Art. 181 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le annualità di ammortamento e d’interesse corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito e rilevati dalla Cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato.

2. Tale garanzia si intende estesa all’ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell’art. 177 nonché ai mutui che vengono concessi dalla Cassa predetta ai sensi dell’art. 180.

3. A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall’Ente edilizio, deve essere comunicata dall’Ente stesso al Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.