Art. 174 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3 per cento sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituito esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra.
2. È autorizzato all’uopo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue L. 5 milioni, per cinquanta anni, a cominciare dall’esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.
3. Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l’Opera nazionale per la protezione e l’assistenza degli invalidi di guerra, nonché l’Opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente del 0,60 e del 0,30 per cento all’anno.