Art. 180 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Ente edilizio, per il completamento del programma già stabilito, mutui per l’importo di lire 10.240.000.

2. A tali mutui si applica il disposto dell’ultimo capoverso dell’art.
177.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.