Art. 180 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Ente edilizio, per il completamento del programma già stabilito, mutui per l’importo di lire 10.240.000.
2. A tali mutui si applica il disposto dell’ultimo capoverso dell’art.
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