Art. 178 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. In dipendenza dell’operazione di cui all’art. 177, il saggio d’interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il Consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere dal l° gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso art. 177.