Art. 80 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278)

1. Ai sensi dell’articolo precedente s’intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.
Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.