Art. 79 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13 L. 6 agosto 1940 n. 1278)
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.