Art. 77 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720)

1. Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto:
1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio - servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale;
3) da un rappresentante dei giornalisti;
4) da un rappresentante delle imprese editoriali.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.