Art. 75 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938)

1. La denuncia di cui all’art. 42 e il versamento di cui all’art. 43 sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre solare.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.