Art. 73 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 20 C.C, 22 luglio 1938)

1. Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell’art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sull’ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.