Art. 72 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 5 C.C. 22 luglio 1938)

1. Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro.
In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.