Art. 57 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)
1. Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.