Art. 55 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048)

1. Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:
1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell’istituto familiare;
2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;
3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli
assegni;
4) esaminare i risultati annuali di gestione;
5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.