Art. 56 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278)

1. Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente dei sindaci dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle Amministrazioni e delle Associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.