Art. 49 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278)
1. L’esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno.
Comma abrogato dalla L. 17 ottobre 1961, n. 1038.