Art. 49 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278)

1. L’esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno.
Comma abrogato dalla L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.