Art. 51 T.U. Accise Obbligazione civile dell’esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957)
1. Nei reati previsti dal presente capo, l’esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.