Art. 51 T.U. Accise Obbligazione civile dell’esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957)

1. Nei reati previsti dal presente capo, l’esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1995

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.