Art. 42 T.U. Accise Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell’associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1995

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.