Art. 42 T.U. Accise Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924)
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell’associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.