Art. 40-bis T.U. Accise Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1. Fuori dai casi di cui all’articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Testo in vigore dal 4 ottobre 2024

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.