Art. 45 T.U. Accise Circostanze aggravanti

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 50 T.U. spinti 1924)

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L’applicazione della presente disposizione esclude quella dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Testo in vigore dal 4 ottobre 2024

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.