Art. 40-quinquies T.U. Accise Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1. Chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64.

Testo in vigore dal 4 ottobre 2024

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.