Art. 40-quater T.U. Accise Circostanze attenuanti
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Le pene previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.