Art. 40 T.U. Accertamento Valori riportati nel prospetto
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
1. I valori indicati nel prospetto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
2. La differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.