Art. 40 T.U. Accertamento Valori riportati nel prospetto

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

1. I valori indicati nel prospetto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

2. La differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.