Art. 36 T.U. Accertamento Valutazione dei crediti e dei debiti
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
1. I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.