Art. 24 T.U. Accertamento Scritture contabili delle imprese di allevamento

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

1. (articolo 18-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 4 decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)
1. I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta.
2. I soggetti indicati nell’articolo 64, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dal comma 1 del presente articolo.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.