Art. 28 T.U. Accertamento Scritture contabili dei sostituti d’imposta

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. I soggetti indicati nell’articolo 19, comma 3, devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell’articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare al libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.