Art. 35 T.U. Accertamento Valutazione dei titoli
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
1. I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell’anno precedente.
2. Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all’ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
3. Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell’anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.