Art. 35 T.U. Accertamento Valutazione dei titoli

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

1. I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell’anno precedente.

2. Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all’ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

3. Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell’anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.