Cassazione civile, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28244
Quasi ventiquattro ore per percorrere la tratta ferroviaria Roma Termini-Cassino e senza alcuna assistenza da parte di Trenitalia ai viaggiatori. Il fatto avvenne nell'inverno del 2012 e vide protagonista una donna che, messasi in viaggio sul treno regionale, rimaneva bloccata sullo stesso per il tempo di quasi un'intera giornata a causa del maltempo, senza ricevere alcuna assistenza.
La viaggiatrice si è quindi rivolta al giudice di pace ottenendo un risarcimento di € 400 per il danno esistenziale patito oltre al rimborso di € 5 del costo del biglietto.
La decisione confermata dal Tribunale quale giudice d’appello è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che ha precisato come in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento del contratto la tutela riparatoria va estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato.
Nella fattispecie ha trovato tutela la libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale.
Naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l’identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata in via interpretativa da questa Corte (Sez. U. n. 26972 del 11/11/2008), quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria.
Il Tribunale, richiamando l’accertamento del giudice di pace, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. Cass. n. 14886 del 31/05/2019).
La Suprema Corte ha altresì precisato che la normativa, nazionale e comunitaria in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è volta ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi.
La società ferroviaria invocava infatti l’art. 18 del Regolamento C.E. n. 1371/2007 (ora sostituito dal Regolamento UE 782/2021 sul Trasporto Ferroviario) in tema di non imputabilità dell’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo superiore ai sessanta minuti, a fronte dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per evento fortuito o causa di forza maggiore.
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Cassazione civile, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28244






