Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26826
Perdita del feto per colpa medica: la Cassazione equipara il danno a quello da perdita del rapporto parentale
Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato tre principi di diritto destinati a incidere significativamente sul contenzioso in materia di responsabilità sanitaria. Il tema è quello del risarcimento spettante ai genitori – e agli altri congiunti – quando la perdita del feto è imputabile a omissioni o ritardi dei medici. La Corte supera la tesi del danno potenziale e riconduce la fattispecie nell’alveo del danno da perdita del rapporto parentale, imponendo l’applicazione integrale delle Tabelle di Milano.
Il caso: asfissia perinatale per omessa esecuzione del cesareo d’urgenza
Una donna alla 41ª settimana di gravidanza venne ricoverata con evidenti segni di sofferenza fetale. I tracciati cardiotocografici mostravano segnali di allarme, ma i sanitari omisero di eseguire il parto cesareo d’urgenza, limitandosi a ripetere i monitoraggi durante la notte. La neonata nacque alle ore 00.45 con diagnosi di sofferenza fetale acuta e morì dopo trenta minuti per grave asfissia perinatale. I medici furono condannati penalmente per omicidio colposo.
I genitori, i nonni e i fratelli convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera. Il Tribunale accolse le domande risarcitorie; la Corte d’Appello dimezzò il risarcimento, qualificando il danno come perdita di una "relazione affettiva non già concreta, bensì potenziale" e liquidando la metà dei minimi previsti dalle Tabelle di Milano. I congiunti ricorsero in Cassazione.
Primo principio: assimilazione morfologica al danno da perdita del rapporto parentale
La Cassazione censura il ragionamento della Corte d’Appello nel punto in cui riduce il pregiudizio a un danno meramente potenziale. Il primo principio enunciato afferma che «il danno da perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno».
La Corte valorizza il legame affettivo che si forma e si consolida già durante la gestazione: non si tratta di una mera aspettativa, bensì di una relazione concreta e attuale. La perdita del figlio atteso e amato genera una sofferenza irreparabile, pienamente rilevante sul piano risarcitorio, che si declina sia come dolore interiore sia come alterazione dei progetti di vita e delle abitudini della famiglia.
Secondo principio: piena risarcibilità anche per il padre
Il secondo principio precisa che «la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre».
Il riconoscimento esplicito del padre – accanto alla madre e agli altri congiunti – è un passaggio di rilievo pratico immediato: chiunque intrattenesse un legame significativo con il concepito ha diritto al ristoro integrale, senza che il danno possa essere svilito a "speranza delusa" o a perdita di una relazione soltanto futura.
Terzo principio: applicazione integrale delle Tabelle di Milano e interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c.
Il terzo principio riguarda la liquidazione: «il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.».
Le Tabelle di Milano sono confermate quale parametro vincolante per i giudici di merito in quanto strumento di equità paritaria, garante dell’uniformità di trattamento e della prevedibilità delle decisioni. Il giudice può discostarsene solo con motivazione espressa e adeguata alle peculiarità del caso concreto, ma non può ridurre il risarcimento al di sotto dei minimi tabellari per il solo fatto che il feto non sia nato vivo.
L’interrogatorio libero delle parti assume poi un ruolo centrale: attraverso l’ascolto diretto dei genitori il giudice acquisisce elementi concreti sulla profondità della sofferenza e sulla reale dimensione del pregiudizio, evitando liquidazioni astratte e standardizzate.
Il fondamento costituzionale e convenzionale
La pronuncia richiama il solido fondamento costituzionale della tutela del concepito: gli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono i diritti inviolabili della persona, i rapporti familiari e la tutela della maternità. L’art. 8 della CEDU completa il quadro, proteggendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il concepito rientra pienamente in questa sfera di protezione sin dal momento del concepimento.
La Corte precisa tuttavia che il riconoscimento del danno risarcitorio ai genitori non equivale ad attribuire al feto la personalità giuridica in senso pieno: la sentenza parla di "assimilazione morfologica" e di tutela risarcitoria civilistica, lasciando impregiudicati gli altri settori dell’ordinamento.
Conclusioni
Con la pronuncia n. 26826/2025 la Cassazione ridisegna il perimetro del danno risarcibile in caso di perdita del feto per responsabilità sanitaria. I genitori – e più in generale i congiunti aventi diritto – non potranno più vedersi liquidare un importo dimezzato rispetto ai minimi tabellari sulla base di una qualificazione del loro pregiudizio come potenziale. Il danno è reale, attuale e va risarcito integralmente secondo le Tabelle di Milano, personalizzando la liquidazione in base alle circostanze concrete accertate anche mediante l’interrogatorio libero delle parti.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26826






