Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2024, n. 30636
In caso di inadempimento contrattuale l’azione di risarcimento del danno e la ritenzione della caparra caparra confirmatoria sono rimedi alternativi tra loro
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa se la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 cod. civ. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004, Rv. 577186 - 01);
L’art. 1385 comma 2, cod. civ. - che consente alla parte non inadempiente, in caso di inadempienza della controparte, di recedere dal contratto ritenendo la caparra confirmatoria ricevuta o esigendo il doppio di quella versata - disciplina il caso in cui essa, avvalendosi della funzione tipica della caparra intenda, con una dichiarazione risolutiva, determinare ope legis l’estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto sia dell’inadempimento di esso.
Qualora invece detta parte preferisca (art. 1385 cod. civ., terzo comma) ottenere il risarcimento integrale del danno secondo i principi generali anziché nella misura concordemente e preventivamente quantificata, può esercitare l’azione di risoluzione per grave inadempimento della controparte (artt. 1453 e 1455 cod. civ.).
Ne consegue che pur essendo entrambi i diritti fondati sul medesimo presupposto di fatto - l’inadempimento non di scarsa importanza della controparte - diversa è la natura delle corrispondenti azioni e delle conseguenti pronunce giudiziali.
Ed infatti nel primo caso la pronuncia di risoluzione del contratto inadempiuto è dichiarativa e la parte adempiente è sollevata dall’onere di provare il danno effettivamente subito; nel secondo caso la pronuncia è costitutiva e spetta alla parte adempiente provare, secondo i principi generali (art. 1223 cod. civ.), il danno derivatone, che potrebbe anche coincidere con l’ammontare della somma stabilita per la caparra, ma come esito dell’accertamento giudiziale nel contraddittorio tra le parti e non come anticipata e forfetaria liquidazione di esso (art. 1385, secondo comma, cod. civ.).
Ulteriore conseguenza che deriva dalla risoluzione del contratto ope iudicis è che l’obbligo di restituzione della caparra, se inadempiente al contratto è la parte che l’ha ricevuta , è un effetto ripristinatorio conseguente al venir meno della causa della sua attribuzione (art. 1458 cod. civ.).
Art. 1385 Codice Civile
Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
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Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2024, n. 30636




