Cassazione penale, sez. IV, 4 marzo 2024, n. 9180

Lesioni stradali ed applicabilità dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. nel caso di risarcimento pagato dalla compagnia assicurativa della la r.c. auto

Secondo l’art. 62 n. 6 c.p. costituisce circostanza attenuante del reato l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.
Nel caso di reati colposi ed in particolare di reati commessi alla guida di un veicolo per cui è obbligatoria per legge la copertura assicurativa per la responsabilità civile, è sufficiente l’aver rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivati dall’attività pericolosa per fruire della suddetta attenunante?
Secondo la Suprema Corte ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall’imputato – ovvero la compagnia assicurativa - non è sufficiente che tale soggetto abbia con l’imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l’intervento, ma è necessario che l’imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria. (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep.2018, M.V., Rv. 271969 – 01)
In taluni casi di lesioni colpose da incidente stradale la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l’attenuante in questione, pur essendo intervenuto l’integrale risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice del veicolo alla cui guida si era posto l’imputato, ritenendo non sufficiente a tal fine la circostanza che l’imputato avesse avuto conoscenza dell’intervento dell’assicuratore.

Nel caso di lesioni stradali ai fini dell’applicabilità dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi cod. pen., occorre accertare se l’imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitone e/o restitutorie e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo come nel caso dell’intervento della compagnia assicuratrice per la r.c. automobilistica, l’imputato abbia in ogni caso manifestato una concreta volontà riparatoria.

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Cassazione penale, sez. IV, 4 marzo 2024, n. 9180