Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 2024, n. 8248

Criteri per la determinazione e la liquidazione del danno non patrimoniale nella diffamazione a mezzo stampa

Nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve essere liquidato seguendo i criteri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall’esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall’orchestrazione di vere e proprie campagne stampa.
Sempre al fine della determinazione del risarcimento del danno vanno altresì considerati:

  • la collocazione dell’articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
  • l’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione;
  • il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
  • la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
  • la natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato;
  • la limitata riconoscibilità del diffamato;
  • la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto.

Con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

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Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 2024, n. 8248