Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185
Il danno da perdita parentale deve essere liquidato secondo un sistema a punti che tenga conto dell’età della vittima e del superstite, del grado di parentela e della convivenza.
«Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022)».
Per il danno da perdita del rapporto parentale occorre inoltre tener presente che la sofferenza morale costituisce assai frequentemente l’aspetto più significativo del danno stesso.
Nel caso del danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all’evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a “cambiare” e farsi compagna di vita.
Il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l’altro tipo di danno.
Secondo i criteri del calcolo a punto del risarcimento del danno da perdita parentale, come tradotti nelle tabelle romane, tale elemento è congruamente valorizzato calcolando un punto aggiuntivo decrescente al crescere dell’età del congiunto: punto aggiuntivo evidentemente rapportato alla supposta residua durata della vita del congiunto, a sua volta calcolata in base alle statistiche di vita media.
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Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185






