Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2018, n. 7255
Risarcimento danno minorenni: lâautorizzazione del giudice tutelare per procedere in giudizio o transigere una controversia dipende dallâentitĂ del danno
Non sempre è necessaria lâautorizzazione del giudice tutelare per procedere in giudizio o definire in via transattiva una controversia relativa al risarcimento del danno patito da un minorenne. A tal fine occorre avere riguardo allâentitĂ del danno patito per cui se è suscettibile di incidere sulla vita presente o futura del minore è richiesta lâautorizzazione del giudice tutelare.
ÂŤLa transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nellâinteresse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entitĂ , possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validitĂ della transazione, lâautorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 c.c.Âť.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione nella sentenza del 22 maggio 1997, n. 4562 relativamente ad una fattispecie in cui lâaccordo transattivo, riferito ad una pretesa risarcitoria, si prospettava con una incidenza economica di rilevante gravitĂ , potendo in concreto modificare la vita presente e futura del minore, leso nel bene primario della salute, e implicando una valutazione complessa e difficile del pregiudizio ( in senso conforme Cass. 13 aprile 2010, n. 8720).
Secondo Cassazione civile 13 aprile 2010, n. 8720, ai fini del giudizio in ordine alla necessitĂ dellâautorizzazione del giudice tutelare, deve tenersi conto del divario fra quanto richiesto per il danno subito dal minore e quanto transatto.
PiĂš in generale, secondo anche la costante giurisprudenza di merito, lâazione di risarcimento danni esercitata dai genitori nellâinteresse del minore va inquadrata tra gli atti di ordinaria amministrazione che ex art. 320 c.c. che non richiedono lâautorizzazione del giudice tutelare in quanto si tratta di atti che si limitano a conservare, fruttificare e a migliorare il patrimonio dellâamministrato. Diversamente sono da considerare atti di straordinaria amministrazione gli atti che incidono sul patrimonio modificandone entitĂ e consistenza (Tribunale Roma sez. XII, 09/09/2013, n.17919).
Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2018, n. 7255






