Bruxelles II ter

Regolamento UE del consiglio del 25 giugno 2019 n. 1111

(Gaza. Uff. UE 2 luglio 2019, n. 178)

Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

Capo I
Ambito d’applicazione e definizioni

Articolo 1
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare:
a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto;
e) i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
3. I capi III e VI del presente regolamento si applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980. Il capo IV del presente regolamento si applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese.
4. Il presente regolamento non si applica:
a) all’accertamento o all’impugnazione della filiazione;
b) alle decisioni relative all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
c) ai nomi e ai cognomi del minore;
d) all’emancipazione;
e) alle obbligazioni alimentari;
f) ai trust e alle successioni;
g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento per «decisione» si intende: una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un’ordinanza o una sentenza, che sancisca il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l’annullamento del matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità genitoriale.
Ai fini del capo IV, il termine «decisione» comprende:
a) una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa;
b) provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all’articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 15.
Ai fini del capo IV, il termine «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «autorità giurisdizionale»: l’autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
2) «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e la cui autenticità:
a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e
b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione conformemente all’articolo 103;
3) «accordo»: ai fini del capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da un’autorità pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente all’articolo 103 a tal fine;
4) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico, oppure è stato registrato l’accordo;
5) «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione della decisione, dell’atto pubblico o dell’accordo;
6) «minore»: una persona di età inferiore agli anni 18;
7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;
8) «titolare della responsabilità genitoriale»: la persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
9) «diritto di affidamento»: vi sono inclusi i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
10) «diritto di visita»: il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
11) «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato ritorno di un minore:
a) quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti il trasferimento o il mancato trasferimento.
3. Ai fini degli articoli 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 e 102, la nozione di «domicile» sostituisce quella di
«cittadinanza» per Irlanda e Regno Unito, e ha lo stesso significato che ha nei singoli ordinamenti giuridici di detti Stati membri.

Capo II
Competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Sezione 1
Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 3
Competenza generale
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
vi) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso; o
b) di cui i due coniugi sono cittadini.

Articolo 4
Domanda riconvenzionale
L’autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all’articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5
Conversione della separazione personale in divorzio
Fatto salvo l’articolo 3, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.

Articolo 6
Competenza residua
1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.
3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.

Sezione 2
Responsabilità genitoriale

Articolo 7
Competenza generale
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a 10.

Articolo 8
Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita
1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all’articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Articolo 9
Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore
Fatto salvo l’articolo 10, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e:
a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno; o
b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria;
iv) non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma dell’articolo 29, paragrafi 3 e 5, nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno;
v) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha reso una decisione sul diritto di affidamento che non comporta il ritorno del minore.

Articolo 10
Scelta del foro
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o
iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o
ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l’autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e
c) l’esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all’interesse superiore del minore.
2. L’accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell’autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l’autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o
b) il procedimento sia terminato per un’altra ragione.
4. La competenza conferita ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.

Articolo 11
Competenza fondata sulla presenza del minore
1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 10, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale.

Articolo 12
Trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro
1. In circostanze eccezionali, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d’ufficio, se ritiene che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e:
a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un’istanza a detta autorità giurisdizionale; o
b) chiedere a un’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2.
2. L’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro può accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro sei settimane:
a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o
b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).
L’autorità giurisdizionale successivamente adita o a cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se accetta, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.
3. ‘L’autorità giurisdizionale preventivamente adita continua a esercitare la propria competenza se non ha ricevuto dall’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro l’accettazione della competenza entro sette settimane da quando:
a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un’istanza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera a); o
b) l’autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).
4. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro:
a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stato adito;
b) è la precedente residenza abituale del minore;
c) è lo Stato di cui il minore è cittadino;
d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e) è il luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di tali beni.
5. Se la competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell’articolo 10, quest’ultima non può trasferire la competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Articolo 13
Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente
1. In circostanze eccezionali e fatto salvo l’articolo 9, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore.
2. Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta può accettare di trasferire la sua competenza se, per via delle specifiche circostanze del caso, ritenga tale trasferimento corrispondente all’interesse superiore del minore. Qualora l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta accetti di trasferire la competenza, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale richiedente. In assenza di una tale accettazione entro il termine, l’autorità giurisdizionale richiedente non può esercitare la competenza giurisdizionale.

Articolo 14
Competenza residua
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.

Articolo 15
Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza
1. In casi d’urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente:
a) a un minore presente in quello Stato membro; o
b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
2. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 7 oppure, se del caso, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma dell’articolo 86° tramite le autorità centrali designate a norma dell’articolo 76.
3. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di applicarsi non appena l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.
Se del caso, tale autorità giurisdizionale può informare della sua decisione l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, direttamente a norma dell’articolo 86°ppure tramite le autorità centrali designate a norma dell’articolo 76.

Articolo 16
Questioni incidentali
1. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.
2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.
4. L’articolo 15, paragrafo 2, si applica di conseguenza.

Sezione 3
Disposizioni comuni

Articolo 17
Adizione di un’autorità giurisdizionale
L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;
b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale; o
c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.

Articolo 18
Verifica della competenza
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 19
Esame della procedibilità
1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l’autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di tale convenzione.

Articolo 20
Litispendenza e connessione
1. Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull’articolo 15, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso, la parte che ha presentato la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
4. Qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale l’accettazione di competenza di cui all’articolo 10 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo o dell’accettazione dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo o dell’accettazione.
5. Se e nella misura in cui l’autorità giurisdizionale accettata ha accertato la propria competenza esclusiva in base all’accettazione della competenza di cui all’articolo 10, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 21
Diritto del minore di esprimere la propria opinione
1. Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Capo III
Sottrazione internazionale di minori

Articolo 22
Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980
Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione del diritto di affidamento chiede, direttamente o con l’assistenza di un’autorità centrale, all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di rendere una decisione in base alla convenzione dell’Aia del 1980 che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del presente regolamento a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980.

Articolo 23
Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali
1. L’autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda di cui all’articolo 22, sulla base della convenzione dell’Aia del 1980.
2. Qualora l’autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell’articolo 22, ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza indebito ritardo, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente o l’istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.

Articolo 24
Celerità del procedimento giudiziario
1. L’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all’articolo 22 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale di primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, decide entro sei settimane da quando è stata adito.
3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un’autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l’autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l’impugnazione, mediante udienza o in altro modo.

Articolo 25
Risoluzione alternativa delle controversie
Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l’assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.

Articolo 26
Diritto del minore di esprimere la propria opinione nel procedimento di ritorno
L’articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

Articolo 27
Procedura di ritorno del minore
1. L’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di essere sentita.
2. L’autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all’articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
3. Un ‘autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a norma dell’articolo 86 o con l’assistenza delle autorità centrali.
5. Nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, purché l’esame e l’adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.
6. La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del minore.

Articolo 28
Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore
1. L’autorità competente per l’esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa.
2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l’esecuzione o l’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione hanno il diritto di chiedere all’autorità competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo.

Articolo 29
Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980
1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente sull’articolo 13, primo comma, lettera b), o sull’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
2. L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d’ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all’allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Se, nel momento in cui l’autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l’autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all’autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti:
a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;
b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente.
4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo 91, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento, la parte in questione presenta all’autorità giurisdizionale i documenti seguenti:
a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1;
b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.
6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.

Capo IV
Riconoscimento ed esecuzione

Sezione 1
Disposizioni generali in materia di riconoscimento ed esecuzione

Sottosezione 1
Riconoscimento

Articolo 30
Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all’articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.
4. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

Articolo 31
Documenti da presentare per il riconoscimento
1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
3. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla parte, conformemente all’articolo 91, di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Articolo 32
Mancata produzione di documenti
1. Qualora i documenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, non siano prodotti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.
2. Qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell’articolo 91, dei suddetti documenti equivalenti.

Articolo 33
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un mezzo ordinario; o
b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

Sottosezione 2
Esecutività ed esecuzione

Articolo 34
Decisioni esecutive
1. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

Articolo 35
Documenti da presentare per l’esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.
2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l’autorità giurisdizionale d’origine:
i) è competente a conoscere del merito; o
ii) ha disposto i provvedimenti di cui all’articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 15; e(1)
c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
3. Se necessario, l’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l’obbligo da eseguire(2).
4. L’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Sottosezione 3
Certificato

Articolo 36
Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:
a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato II;
b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato III;
c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell’articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all’allegato IV.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Il rilascio del certificato non è soggetto a impugnazione.

Articolo 37
Rettifica del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d’ufficio, se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.
2. Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.

Sottosezione 4
Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

Articolo 38
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio è negato:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

Articolo 39
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
1. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:
a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) su domanda della persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;
d) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
e) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
f) se la procedura prevista dall’articolo 82 non è stata rispettata.
2. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell’articolo 21, salvo se:
a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o
b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell’urgenza del caso.

Articolo 40
Procedura per il diniego del riconoscimento
1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.
2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.

Articolo 41
Motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
Fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 6, l’esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 39.

Sezione 2
Disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di determinate decisioni privilegiate

Articolo 42
Ambito d’applicazione
1. La presente sezione si applica alle tipologie di decisioni seguenti, purché certificate nello Stato membro di origine in conformità dell’articolo 47:
a) le decisioni che accordano un diritto di visita; e
b) le decisioni ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, nella misura in cui esse comportino il ritorno del minore.
2. La presente sezione non osta a che una parte chieda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 in conformità delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di cui alla sezione 1 del presente capo.

Sottosezione 1
Riconoscimento

Articolo 43
Riconoscimento
1. Le decisioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura la decisione sia dichiarata l’incompatibile con una decisione successiva di cui all’articolo 50.
2. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 47.
3. L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.

Articolo 44
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
a) è stata presentata un’istanza di dichiarazione vertente sull’incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di cui all’articolo 50; o
b) la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha richiesto, conformemente all’articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 47.

Sottosezione 2
Esecutività ed esecuzione

Articolo 45
Decisioni esecutive
1. Le decisioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri ai sensi della presente sezione senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), le autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

Articolo 46
Documenti da produrre per l’esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 47.
2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), resa in un altro Stato membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato che specifica l’obbligo da eseguire.
3. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Sottosezione 3
Certificato per le decisioni privilegiate

Articolo 47
Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale che ha reso una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rilascia, su istanza di parte, un certificato per:
a) una decisione che accorda un diritto di visita utilizzando il modello di cui all’allegato VI;
b) una decisione di merito relativa al diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore e resa ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, utilizzando il modello di cui all’allegato VI.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. L’autorità giurisdizionale rilascia il certificato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
b) il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell’articolo 21;
c) quando la decisione è stata resa in contumacia:
i) la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; oppure
ii) è accertato che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il certificato per una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato solo se l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione resa in un altro Stato membro conformemente all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
5. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione.
6. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna impugnazione fatta eccezione per quelle indicate all’articolo 48.

Articolo 48
Rettifica e revoca del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.
2. L’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 47. L’articolo 49 si applica di conseguenza.
3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.

Articolo 49
Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività
1. Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell’articolo 47 abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all’allegato VII, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine comunicato alla Commissione a norma dell’articolo 103.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

Sottosezione 4
Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

Articolo 50
Decisioni incompatibili
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione sia incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa:
a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
b) in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

Sezione 3
Disposizioni comuni sull’esecuzione

Sottosezione 1
Esecuzione

Articolo 51
Procedimento di esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento di esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. Fatti salvi gli articoli 41, 50, 56 e 57, le decisioni rese in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro di origine sono eseguite nello Stato membro dell’esecuzione alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro.
2. La parte che richiede l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

Articolo 52
Autorità competenti in materia di esecuzione
La domanda di esecuzione è presentata all’autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 103.

Articolo 53
Esecuzione parziale
1. Una parte che richiede l’esecuzione di una decisione può richiederne l’esecuzione parziale.
2. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l’esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l’esecuzione è comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal diniego.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non possono essere usati per dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti al fine di proteggere il minore dal rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.

Articolo 54
Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita
1. Le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l’esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili a seguito di una decisione successiva resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

Articolo 55
Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione
1. Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’opportuno certificato rilasciato ai sensi degli articoli 36 o 47 è notificato o comunicato alla persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. Il certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona e, se del caso, dei dettagli delle modalità pratiche di cui all’articolo 54, paragrafo 1.
2. Qualora la notifica o comunicazione debba essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di origine, la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione può chiedere una traduzione o traslitterazione di quanto segue:
a) la decisione, al fine di contestarne l’esecuzione;
b) se del caso, il contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato a norma dell’articolo 47,
se non sono redatti o accompagnati da una traduzione o traslitterazione in una lingua a essa comprensibile o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.
3. Quando si chiede una traduzione o traslitterazione ai sensi del paragrafo 2, non può essere adottato alcun provvedimento di esecuzione, a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione abbia ricevuto detta traduzione o traslitterazione.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella misura in cui la decisione e, se del caso, il certificato di cui al paragrafo 1 siano già stati notificati o comunicati alla persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione conformemente ai requisiti di traduzione o traslitterazione di cui al paragrafo 2.

Sottosezione 2
Sospensione del procedimento di esecuzione e diniego dell’esecuzione

Articolo 56
Sospensione e diniego
1. D’ufficio, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine.
2. Su istanza della parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria;
b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto;
c) è stata proposta una domanda di diniego dell’esecuzione a norma dell’articolo 41, 50 o 57;
d) la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha chiesto, conformemente all’articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 47.
3. Se sospende il procedimento di esecuzione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale deve essere proposta un’eventuale impugnazione.
4. In casi eccezionali, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un’altra parte interessata che agisce nell’interesse superiore del minore, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze.
L’esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l’esecuzione ai sensi del paragrafo 6, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate per facilitare l’esecuzione conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all’interesse superiore del minore.
6. Se il grave rischio di cui paragrafo 4 ha carattere permanente, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l’esecuzione della decisione.

Articolo 57
Motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione ai sensi del diritto nazionale
I motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione previsti dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione degli articoli 41, 50 e 56.

Articolo 58
Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell’esecuzione
1. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata sull’articolo 39 è proposta all’autorità giurisdizionale comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all’autorità giurisdizionale o all’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103.
2. La competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale o dell’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 59
Domanda di diniego dell’esecuzione
1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell’esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione.
2. Il richiedente fornisce all’autorità competente in materia di esecuzione o all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove applicabile e possibile, l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 o 47.
3. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 o 47 che specifica l’obbligo da eseguire.
4. Se l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione, può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, tale la traduzione o la traslitterazione della decisione.
5. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 2 qualora:
a) ne sia già in possesso; o
b) ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può imporre all’altra parte di fornire tali documenti.
6. La parte che richiede il diniego dell’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

Articolo 60
Procedure rapide
L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale procede senza indebito ritardo al trattamento della domanda di diniego dell’esecuzione.

Articolo 61
Contestazione o impugnazione
1. Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione.
2. La contestazione o impugnazione è proposta davanti all’autorità o all’autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro dell’esecuzione alla Commissione, conformemente all’articolo 103, come l’autorità on l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.

Articolo 62
Ulteriore contestazione o impugnazione
Una decisione resa sulla contestazione o impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare l’ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 103.

Articolo 63
Sospensione del procedimento
1. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta la domanda di diniego dell’esecuzione o l’impugnazione a norma dell’articolo 61 o dell’articolo 62 può sospendere il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria;
b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o
c) la persona nei confronti della quale è chiesta l’esecuzione ha chiesto conformemente all’articolo 48 la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 47.
2. Se sospende il procedimento per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

SEZIONE 4
Atti pubblici e accordi

Articolo 64
Ambito d’applicazione
La presente sezione si applica in materia di divorzio, separazione personale e responsabilità genitoriale agli atti pubblici che sono stati formalmente redatti o registrati, e agli accordi che sono stati registrati, in uno Stato membro che assume la competenza ai sensi del capo II.

Articolo 65
Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi
1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.
2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

Articolo 66
Certificato
1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procedono, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo:
a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato VIII;
b) in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato IX.
Il certificato di cui alla lettera b) contiene una sintesi dell’obbligazione esecutiva riportata nell’atto pubblico o nell’accordo.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:
a) lo Stato membro che ha autorizzato l’autorità pubblica o altra autorità a redigere formalmente o registrare l’atto pubblico o a registrare l’accordo è competente ai sensi del capo II; e
b) l’atto pubblico o l’accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.
3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilità genitoriale il certificato può non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni che il contenuto dell’atto pubblico o dell’accordo sia contrario all’interesse superiore del minore.
4. Il certificato è compilato nella lingua dell’atto pubblico o dell’accordo. Può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale o per l’autorità competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
5. Qualora il certificato non sia prodotto, l’atto pubblico o l’accordo non è riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro.

Articolo 67
Rettifica e revoca del certificato
1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra l’atto pubblico o l’accordo e il certificato.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 66.
3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.

Articolo 68
Motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione
1. Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in materia di separazione personale o divorzio è negato se:
a) il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato; o
c) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione, l’atto pubblico o l’accordo anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato.
2. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale è negato:
a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato;
b) su richiesta della persona che ritiene che l’atto pubblico o l’accordo sia lesivo della propria responsabilità genitoriale, se l’atto pubblico è stato redatto o registrato, o l’accordo è stato concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona;
c) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione;
d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, a condizione che quest’ultima decisione, atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione.
3. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l’atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l’accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.

SEZIONE 5
Altre disposizioni

Articolo 69
Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine
Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’articolo 38, lettera a), e all’articolo 39, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

Articolo 70
Divergenze fra leggi applicabili
Il riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale non può essere negato perché la legge dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio.

Articolo 71
Divieto di riesame del merito
In nessun caso la decisione resa in un altro Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 72
Impugnazione in determinati Stati membri
Qualora una decisione sia stata resa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del presente capo.

Articolo 73
Spese
Il presente capo si applica altresì alla determinazione dell’importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all’esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Articolo 74
Patrocinio a spese dello Stato
1. L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e agli articoli 40 e 59, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
2. L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi a un’autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 beneficia, nei procedimenti previsti all’articolo 30, paragrafo 3, 40, e 59, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, tale parte presenta una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che la parte soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dalle spese.

Articolo 75
Cauzione o deposito
Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di residenza abituale nello Stato membro dell’esecuzione.

Capo V
Cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

Articolo 76
Designazione delle autorità centrali
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell’applicazione del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero, di norma, essere inviate direttamente all’autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, quest’ultima la inoltra all’autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.

Articolo 77
Compiti generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull’ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale e adottano le misure che ritengono appropriate per migliorare l’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, si può ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 78
Richieste tramite le autorità centrali
1. Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro, cooperano nell’ambito di singoli casi per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le richieste ai sensi del presente capo possono essere effettuate da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità competente. Le richieste ai sensi dell’articolo 79, lettere c) e g), e dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), possono essere effettuate anche dai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Ad eccezione dei casi urgenti e fatto salvo l’articolo 86, le richieste ai sensi del presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale richiedente o dell’autorità competente richiedente, o dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente.
4. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche.
5. Il presente capo non preclude al titolare della responsabilità genitoriale di adire direttamente le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.
6. Gli articoli 79 e 80 non impongono in alcun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

Articolo 79
Compiti specifici delle autorità centrali richieste
Le autorità centrali richieste provvedono, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti:
a) prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, nella localizzazione del minore quando risulta che questi si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e tale informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai sensi del presente regolamento;
b) a raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 80;
c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello stato;
d) a facilitare la comunicazione tra le autorità giurisdizionali, le autorità competenti e altri enti coinvolti, in particolare ai fini dell’applicazione dell’articolo 81;
e) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se del caso, in particolare ai fini dell’applicazione degli articoli 12, 13, 15 e 20;
f) a fornire informazioni e sostegno utili all’applicazione dell’articolo 82 da parte delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti; e
g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 80
Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale
1. Su richiesta motivata, agendo direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti, l’autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava:
a) trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione:
i) sulla situazione del minore;
ii) sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o
iii) sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore;
b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o
c) può chiedere all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell’altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.
4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 81
Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può chiedere alle autorità giurisdizionali o alle autorità competenti di un altro Stato membro di prestare assistenza nell’attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l’esercizio effettivo di un diritto di visita.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 e gli eventuali documenti di accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.

Articolo 82
Collocamento del minore in un altro Stato membro
1. Qualora un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente intenda collocare il minore in un altro Stato membro, ottiene preventivamente il consenso dell’autorità competente di quest’altro Stato membro. A tal fine, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato una richiesta di consenso che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull’eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso un genitore.
Gli Stati membri possono decidere che la loro approvazione il loro consenso ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti all’interno del proprio territorio presso determinate categorie di prossimi congiunti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate alla Commissione in conformità dell’articolo 103.
3. Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente che intende collocare il minore dell’esistenza di uno stretto legame di quest’ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al collocamento.
4. La richiesta e gli eventuali documenti supplementari di cui al paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.
5. Il collocamento di cui al paragrafo 1 è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedente soltanto dopo che l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento.
6. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega il consenso è trasmessa all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
7. Le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.
8. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.

Articolo 83
Costo delle autorità centrali
1. L’assistenza delle autorità centrali a norma del presente regolamento è gratuita.
2. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.

Articolo 84
Riunioni delle autorità centrali
1. Per facilitare l’applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE.

Capo VI
Disposizioni generali

Articolo 85
Ambito d’applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano al trattamento delle richieste e delle domande di cui ai capi da III a V.

Articolo 86
Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l’autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare:
a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 13;
b) le informazioni a norma dell’articolo 15;
c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell’articolo 20;
d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.

Articolo 87
Raccolta e trasmissione di informazioni
1. L’autorità centrale richiesta trasmette tutte le domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori, secondo il caso, conformemente al presente regolamento all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro o a un intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
2. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le finalità del presente regolamento.
3. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è competente per la loro raccolta, all’interno dello Stato membro richiesto, le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette informazioni.
4. Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo all’autorità centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

Articolo 88
Notifica all’interessato
L’obbligo di notifica all’interessato ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può essere differito fino a quando la richiesta o la domanda non sia stata soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l’effettiva soddisfazione della richiesta o della domanda ai sensi del presente regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni.

Articolo 89
Non divulgazione delle informazioni
1. Un’autorità centrale, un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente non divulgano né confermano le informazioni raccolte o trasmesse ai fini dei capi da III a VI, se ritengono che così facendo potrebbero compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona.
2. Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti degli altri Stati membri tengono conto della decisione adottata in tal senso in uno in uno Stato membro, in particolare nei casi di violenza domestica.
3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di informazioni da parte di autorità centrali e tra autorità centrali, autorità giurisdizionali e autorità competenti nella misura necessaria per adempiere agli obblighi di cui ai capi da III a VI.

Articolo 90
Legalizzazione o altra formalità analoga
Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 91
Lingue
1. Fatti salvi l’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), eventuali traduzioni o traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.
2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto traducibile dei campi di testo libero dei certificati di cui agli articoli 29, 36, 47, 49 e 66 possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro interessato abbia comunicato di accettare conformemente all’articolo 103.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla loro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate.
4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità dei capi III e IV è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Capo VII
Atti delegati

Articolo 92
Modificazione degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 93 riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.

Articolo 93
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 92 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 luglio 2019.
3. La delega di potere di cui all’articolo 92 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 92 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Capo VIII
Relazioni con altri strumenti

Articolo 94
Relazioni con altri strumenti
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli da 95 a 100, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2. La Finlandia e la Svezia hanno avuto facoltà di dichiarare, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e fatte salve le condizioni esposte alle lettere b) e c) di detta disposizione, che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme di detto regolamento, si sarebbe applicata in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Le rispettive dichiarazioni di detti Stati membri sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in allegato al regolamento (CE) n. 2201/2003. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.
3. I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al paragrafo 2 su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.
4. È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell’Unione europea.
5. Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2, in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III, sezione 1.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) copia degli accordi di cui al paragrafo 3, e delle relative leggi uniformi di applicazione;
b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi, di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 95
Relazione con talune convenzioni multilaterali
Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:
a) convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
b) convenzione del Lussemburgo, dell’8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
c) convenzione dell’Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento.

Articolo 96
Relazione con la convenzione dell’Aia, del 1980
Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, continuano ad applicarsi le disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Se una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 deve essere riconosciuta ad eseguita in un altro Stato membro in seguito a un ulteriore trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si applica il capo IV.

Articolo 97
Relazione con la convenzione dell’Aia del 1996
1. Nelle relazioni con la convenzione dell’Aia del 1996 il presente regolamento si applica:
a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
b) per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un ‘autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1,
a) se le parti hanno convenuto la competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l’articolo 10 di tale convenzione;
b) in relazione al trasferimento di competenza tra un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;
c) se dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l’articolo 13 di tale convenzione.

Articolo 98
Portata degli effetti
1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento.

Articolo 99
Trattati con la Santa Sede
1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 18 maggio 2004.
2. Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, sottosezione 1 del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai trattati internazionali seguenti conclusi con la Santa Sede:
a) «Concordato lateranense», dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la Santa Sede, modificato dall’accordo con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;
c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con terzo protocollo aggiuntivo del 27 gennaio 2014.
4. La Spagna, l’Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

Capo IX
Disposizioni finali

Articolo 100
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi registrati il o posteriormente al 1° agosto 2022
2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1° agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Articolo 101
Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 2 agosto 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione a posteriori del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.
2. A partire dal 2 agosto 2025, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell’applicazione del presente regolamento concernenti:
a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento;
b) in relazione alle domande di esecuzione di una decisione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, il numero di casi in cui l’esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall’avvio del procedimento di esecuzione;
c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell’articolo 40 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento;
d) il numero di domande di diniego dell’esecuzione di una decisione ai sensi dell’articolo 58 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell’esecuzione;
e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 61 e 62, rispettivamente.

Articolo 102
Stati membri con sistemi normativi plurimi
Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:
a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale;
b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto Stato membro.
c) ogni riferimento all’autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all’autorità di un’unità territoriale interessata di tale Stato membro;
d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell’unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione.

Articolo 103
Informazioni da comunicare alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) le autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3) e all’articolo 74, paragrafo 2;
b) le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 66, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, e all’articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 1;
c) le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 52, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 62 nonché le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 61, paragrafo 2;
d) le autorità competenti per l’esecuzione di cui all’articolo 52;
e) i mezzi d’impugnazione di cui agli articoli 61e 62;
f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 76;
g) se del caso, le categorie di prossimi congiunti di cui all’articolo 82, paragrafo 2;
h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all’articolo 91, paragrafo 3;
i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 80, paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 2, all’articolo 82, paragrafo 4, e all’articolo 91, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 23 aprile 2021
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.

Articolo 104
Abrogazione
1. Fatto salvo l’articolo 100, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2201/2003 è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2022.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato X.

Articolo 105
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° agosto 2022, ad eccezione degli articoli 92, 93 e 103 che si applicano dal 22 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.