Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 2023, n. 224
Il praticante avvocato non può patrocinare davanti al Tribunale in grado di appello neppure a seguito dellâentrata in vigore della Legge n. 247/2012
ÂŤIl praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere allâesito della regolare iscrizione allâalbo degli avvocati (Cass., 2, n. 26898 del 19/12/2014; Cass., 2, n. 3917 del 2016).
La costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nellâalbo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere lâattivitĂ nei limiti indicati nel R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 - ossia nelle cause giĂ di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni - è affetta da nullitĂ assoluta ed insanabile, rilevabile anche dâufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass., 3, n. 26898 del 19/12/2014).
Tale indirizzo è stato anche recentemente confermato da altra pronuncia, Cass., 3, n. 7754 del 2020, secondo la quale il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dellâentrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, allâart. 41, comma 12, ne ammette lâattivitĂ difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilitĂ del âdominusâ avvocatoÂť.
Legge n. 247/2012
Art. 41 comma 12
Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dallâiscrizione nel registro dei praticanti, purchĂŠ in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attivitĂ professionale in sostituzione dellâavvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilitĂ dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. Lâabilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nellâapposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dallâesercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per lâiscrizione nel registro.
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Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 2023, n. 224






