Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 2023, n. 224

Il praticante avvocato non può patrocinare davanti al Tribunale in grado di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 247/2012

«Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all’esito della regolare iscrizione all’albo degli avvocati (Cass., 2, n. 26898 del 19/12/2014; Cass., 2, n. 3917 del 2016).
La costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l’attività nei limiti indicati nel R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni - è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass., 3, n. 26898 del 19/12/2014).
Tale indirizzo è stato anche recentemente confermato da altra pronuncia, Cass., 3, n. 7754 del 2020, secondo la quale il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all’art. 41, comma 12, ne ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus” avvocato».

Legge n. 247/2012
Art. 41 comma 12

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

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Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 2023, n. 224