Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 1478
Responsabilità da cose in custodia: è nulla per motivazione apparente la sentenza che non descrive la condotta del danneggiato
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è affetta da nullità per motivazione meramente apparente la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda risarcitoria del danneggiato, si limiti a richiamare genericamente precedenti giurisprudenziali non pertinenti al caso concreto e ad affermare in modo apodittico che il comportamento della vittima integra il caso fortuito, senza descrivere la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza chiarirne la difformità rispetto alle regole di prudenza e diligenza esigibili nella situazione data e senza precisare l'incidenza causale di tale condotta nella determinazione dell'evento dannoso.
Il caso
Un motociclista, percorrendo una strada provinciale in un tratto curvilineo, perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di sassi e brecciolino sul manto stradale, riportando danni al mezzo e lesioni personali. Conveniva quindi in giudizio la Provincia quale custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava integralmente le pretese dell'attore, ritenendo che la condotta del danneggiato fosse idonea a interrompere il nesso causale.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del danneggiato, censurando la sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La Cassazione ha rilevato che il percorso argomentativo della Corte territoriale si risolveva in un richiamo generico a precedenti di legittimità inconferenti, seguito dall'apodittica affermazione che la presenza di un cartello segnalante caduta massi e curve pericolose avrebbe dovuto indurre il motociclista a particolare cautela. Il giudice d'appello, tuttavia, aveva omesso di individuare quale fosse la condotta di guida concretamente esigibile dal danneggiato, quale velocità questi tenesse al momento del sinistro, per quale ragione la cautela fosse mancata e in che misura il comportamento della vittima avesse inciso causalmente sull'evento.
La Corte ha precisato che una motivazione che si limita a postulare genericamente un obbligo di “particolare cautela” e di adeguamento della velocità, senza offrire alcuna considerazione ricognitiva sull'andatura in concreto tenuta dal danneggiato e sulla sua non conformità alle regole, integra una motivazione solo figurativa, inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, con l'indicazione di riesaminare la controversia alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia (in particolare Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. 27 aprile 2023, n. 11152; Cass. 24 gennaio 2024, n. 2376).
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Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 1478





