Corte Costituzionale, 17 marzo 2010, n. 106
ÂŤLa questione di legittimitĂ costituzionale [âŚ] investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nellâapposito registro speciale tenuto dal Consiglio dellâOrdine degli avvocati, di essere nominati â in sede penale â difensori dâufficio [âŚ] davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso lâOrdine circondariale che ha la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che [âŚ] rientravano nelle competenze del pretore.
Questa disciplina è dettata dallâart. 8, secondo comma, del Regio Decreto Legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, [âŚ]
Lâultimo periodo della impugnata norma precisa che ÂŤDavanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi (i praticanti avvocati) possono essere nominati difensori dâufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministeroÂť.
Ad avviso del rimettente, questâultima disposizione viola anzitutto lâart. 24, secondo comma, Cost. poichĂŠ impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore dâufficio dotato di una professionalitĂ non ancora compiuta rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso lâintero iter di abilitazione allâesercizio della professione.
[âŚ] La questione, sollevata in riferimento allâart. 24, secondo comma, Cost., è fondata.
[âŚ] la fattispecie contemplata nellâultimo periodo del secondo comma dellâart. 8, [âŚ] fa riferimento alla possibilitĂ di nomina del praticante come difensore dâufficio. In questa circostanza allâindagato o allâimputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontĂ , un difensore che non ha percorso lâintero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di nomina a favore dellâirreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilitĂ di porre rimedio allâinconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia.
In questi termini, la questione attiene alla garanzia dellâeffettivitĂ della difesa dâufficio.
Deve ancora rilevarsi che la differenza tra il praticante e lâavvocato iscritto allâalbo si apprezza non solo sotto il profilo [âŚ] della capacitĂ professionale [âŚ] ma anche sotto lâaspetto della capacitĂ processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltĂ proprie della funzione defensionale.
In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare allâeventuale giudizio di gravame.
Il praticante si trova, inoltre, nellâimpossibilitĂ di esercitare attivitĂ difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari.
[âŚ] Va, dunque, dichiarata lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) [âŚ] nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori dâufficioÂť.
Art. 8 R.D.L. 1578/1933 â Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dallâart. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dellâordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori , dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso lâordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori dâufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
Ă condizione per lâesercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: âConsapevole dellâalta dignitĂ della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtĂ , onore e diligenza per i fini della giustiziaâ.
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Corte Costituzionale, 17 marzo 2010, n. 106






