Cassazione civile, sez. lavoro, 2 novembre 2021, n. 31071

Risarcimento del danno in caso di licenziamento discriminatorio dell’insegnante per il suo orientamento sessuale

È stata ritenuta corretta la decisione dei giudici del merito che hanno liquidato in 30 mila euro l’ammontare del danno in favore di una docente, esclusa dalle selezioni per l’assunzione di insegnanti in un Istituto cattolico in ragione del suo orientamento sessuale.

La liquidazione del danno è avvenuta in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva, in conformità all’art. 15 direttiva 2000/43, in base al quale le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Inoltre la S.C. ha rammentato che, in tema di di liquidazione del danno non patrimoniale:

  • «Costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla reputazione, all’integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana; la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008);
  • I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006);
  • La liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.);
  • Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sé essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12918 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010; Cass. n. 18778 del 2014)»

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Cassazione civile, sez. lavoro, 2 novembre 2021, n. 31071