Corte giustizia UE, 13 marzo 2025, C. 247/23
La rettifica dei dati relativi allâidentitĂ di genere non può essere subordinata alla prova del trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale
Lâarticolo 16 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati impone a unâautoritĂ nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi allâidentitĂ di genere di una persona fisica qualora tali dati non siano esatti.
Lâindicata norma, inoltre, richiede che ai fini dellâesercizio del diritto di rettifica dei dati personali relativi allâidentitĂ di genere di una persona fisica, contenuti in un registro pubblico, tale persona può essere tenuta a fornire gli elementi di prova pertinenti e sufficienti che si possono ragionevolmente richiedere a detta persona per dimostrare lâinesattezza di tali dati. Tuttavia, uno Stato membro non può in alcun caso subordinare, mediante una prassi amministrativa, lâesercizio di tale diritto alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.
A tale riguardo la Corte ha osservato che, in forza del GDPR e, in particolare, del principio di esattezza enunciato da questâultimo, lâinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali che lo riguardano e sono inesatti. Tale regolamento concretizza cosĂŹ il diritto fondamentale, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea (in prosieguo: la ÂŤCartaÂť), secondo il quale ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il carattere esatto e completo di tali dati deve essere valutato alla luce della finalitĂ per la quale essi sono stati raccolti.
Nel caso di specie, dopo aver osservato che il trattamento di cui trattasi rientra nellâambito di applicazione ratione materiae del GDPR, la Corte ha indicato che spetta al giudice territoriale verificare lâesattezza del dato di cui trattasi alla luce della finalitĂ per la quale esso è stato raccolto.
Se la raccolta di tale dato aveva lo scopo di identificare la persona interessata, detto dato sembrerebbe riguardare lâidentitĂ di genere vissuta da tale persona, e non quella che le sarebbe stata assegnata alla nascita. In tale contesto, la Corte ha precisato che uno Stato membro non può invocare lâassenza, nel proprio diritto nazionale, di una procedura di riconoscimento giuridico della transidentitĂ per ostacolare lâesercizio del diritto di rettifica. Infatti, sebbene il diritto dellâUnione non pregiudichi la competenza degli Stati membri nel settore dello stato civile delle persone e del riconoscimento giuridico della loro identitĂ di genere, tali Stati devono tuttavia, nellâesercizio di tale competenza, rispettare il diritto dellâUnione, compreso il RGPD, letto alla luce della Carta.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che il GDPR deve essere interpretato nel senso che esso impone a unâautoritĂ nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi allâidentitĂ di genere di una persona fisica qualora tali dati non siano esatti, ai sensi di tale regolamento.
In secondo luogo la Corte ha constatato che, ai fini dellâesercizio del suo diritto di rettifica, tale persona può essere tenuta a fornire gli elementi di prova pertinenti e sufficienti che possono ragionevolmente essere richiesti per dimostrare lâinesattezza di detti dati. Tuttavia, uno Stato membro non può in alcun caso subordinare lâesercizio del diritto di rettifica alla presentazione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.
Infatti, un siffatto requisito lede, in particolare, lâessenza del diritto allâintegritĂ della persona e del diritto al rispetto della vita privata, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 7 della Carta. Inoltre, un siffatto requisito non è, in ogni caso, necessario nĂŠ proporzionato al fine di garantire lâaffidabilitĂ e la coerenza di un registro pubblico, quale il registro dellâasilo, dal momento che un certificato medico, ivi compresa una precedente psicodiagnosi, può costituire un elemento di prova pertinente e sufficiente al riguardo.
Art. 16 Regolamento UE 2016/679 (GDPR
Diritto di rettifica
Lâinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalitĂ del trattamento, lâinteressato ha il diritto di ottenere lâintegrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
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Corte giustizia UE, 13 marzo 2025, C. 247/23






