Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2025, n. 9216
No allâindicazione di padre e madre sulla carta dâidentitĂ del figlio minore, tali termini vanno sostituiti da un generico genitore.
La Corte di Cassazione ha confermato la disapplicazione del D.M. 31 gennaio 2019 che, modificando il decreto del 23 dicembre 2015 recante âmodalitĂ tecniche di emissione della carta dâidentitĂ elettronicaâ, aveva imposto la dicitura âpadreâ e âmadreâ sulla carta di identitĂ del figlio, ritenendo legittimo adottare le indicazioni di genitore e genitore o madre/genitore e padre/genitore.
Secondo la Suprema Corte, cosĂŹ come secondo i giudici del merito, bisogna dare atto dellâesistenza di istituti giuridici come lâadozione che, in casi particolari (art. 44 legge 184/1983), può dare luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso per cui le diciture previste dal modello ministeriale (padre/madre) non sono rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione.
A fronte di tale stato di cose la la Corte dâappello, a fronte di una sentenza di adozione che riconosceva alla patner della madre naturale la condizione di madre adottiva, non poteva che addivenire alla disapplicazione del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019.
Inoltre lâart. 3, comma 5, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) stabilisce che ÂŤla carta di identitĂ valida per lâespatrio rilasciata ai minori di etĂ inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Lâuso della carta dâidentitĂ ai fini dellâespatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare lâassenso o lâautorizzazione, il nome della persona, dellâente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidatiÂť.
Il tenore di un decreto ministeriale che prevede che la parola âgenitoriâ sia sostituita dalle parole âmadre e padreâ sul verso del documento di identitĂ non solo contrasta con lo specifico contenuto della disposizione di legge, che si riferisce ai âgenitoriâ come soggetti richiedenti il rilascio della carta dâidentitĂ e presenti assieme al minore durante il viaggio allâestero, ma astringe anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identitĂ del figlio minore il proprio nome, in quanto consentie unâindicazione appropriata solamente per uno solo di essi ed impone allâaltri di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalitĂ (nella fattispecie âpadreâ) non consona al suo genere (nella fattispecie âdonnaâ trattandosi di bambino adottato dalla compagna della madre naturale).
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Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2025, n. 9216






