Decreto Del Ministero dellâinterno 23 dicembre 2015
(Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302)
Decreto del Ministero dellâInterno 23 dicembre 2015 ModalitĂ tecniche di emissione della Carta dâidentitĂ elettronica.
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) âANPRâ: lâAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui allâarticolo 62 del CAD;
b) âAutenticazione in reteâ: lâidentificazione informatica tramite la CIE, ai sensi dellâarticolo 64 del CAD, finalizzata allâaccesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
c) âCA Autenticazioneâ: la struttura di Certification Authority del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete, componente della piattaforma e dellâinfrastruttura per lâemissione della CIE;
d) âCADâ: il Codice dellâAmministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;
e) âCartellino elettronicoâ: la trasposizione in formato digitale del cartellino cartaceo di cui allâarticolo 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
f) âCentro Nazionale Trapiantiâ: il Centro nazionale per i trapianti istituito dallâarticolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni;
g) âCertificato di Autenticazioneâ: il certificato digitale rilasciato dalla âCA Autenticazioneâ necessario per lâautenticazione in rete;
h) âCIEâ: il documento dâidentitĂ personale rilasciato dal Ministero dellâinterno denominato âCarta dâIdentitĂ Elettronicaâ;
i) âCNSDâ: il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il Ministero dellâinterno â Dipartimento affari interni e territoriali;
j) âCP-CIEâ: il centro di produzione della CIE, componente della piattaforma e dellâinfrastruttura per lâemissione della CIE;
k) âDati di identificazioneâ: i dati memorizzati sul microprocessore ai fini della verifica dellâidentitĂ ;
l) âElementi biometrici primariâ: lâimmagine del volto del titolare della CIE, secondo quanto indicato nellâallegato B;
m) âElementi biometrici secondariâ: lâimmagine delle impronte digitali del titolare della CIE ai sensi dellâart.3 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nellâallegato B;
n) âPKI-CIEâ: lâinsieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure â PKI), delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entitĂ e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo della CIE, componente della piattaforma e dellâinfrastruttura per lâemissione della CIE;
o) âIPZSâ: lâIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
p) âPINâ: il codice segreto personale necessario alla fruizione dei servizi che richiedono lâautenticazione in rete;
q) âCIEonLineâ: lâinfrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, componente della piattaforma e dellâinfrastruttura per lâemissione della CIE;
r) âPortaleâ: il sito web della CIE, componente della piattaforma e dellâinfrastruttura per lâemissione della CIE;
s) âPostazioneâ: lâapparato hardware e software dedicato allâacquisizione dei dati previsti;
t) âPUKâ: la chiave personale non modificabile di sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;
u) âRIPAâ: la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni;
v) âSistema Informativo dei Trapiantiâ o âSITâ, il sistema istituito nellâambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base allâarticolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente la raccolta, in unâunica banca dati, delle manifestazioni di volontĂ in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;
w) âSPCâ: il Sistema Pubblico di ConnettivitĂ di cui al CAD;
x) âSSCEâ: il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE, componente della piattaforma e dellâinfrastruttura per lâemissione della CIE.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dellâarchitettura logica dellâinfrastruttura, disciplinando, altresĂŹ, le modalitĂ tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto allâutilizzo della CIE.
Art. 3
Caratteristiche della CIE
1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di cui allâallegato A. Tale modello è aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dellâinterno, sentiti lâAgenzia per lâItalia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
2. Il supporto fisico della CIE è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dellâidentitĂ del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonchĂŠ per lâautenticazione in rete, secondo le caratteristiche tecniche di cui allâallegato B che sono aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dellâinterno, sentiti lâAgenzia per lâItalia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
3. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare lâautenticitĂ della CIE e lâidentitĂ del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalitĂ âuno a moltiâ a fini di identificazione.
Art. 4
Presentazione della richiesta della CIE
La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dal padre o
dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore) presso lâufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dellâarticolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente allâestero ed iscritto in ANPR
1. residente allâestero, in caso di:
a) primo rilascio;
b) smarrimento o furto della CIE o della carta dâidentitĂ in corso di validitĂ , previa presentazione della relativa denuncia;
c) deterioramento della CIE o della carta dâidentitĂ in corso di validitĂ , previa verifica del relativo stato da parte dellâUfficiale di anagrafe;
d) scadenza della carta dâidentitĂ .
2. Il cittadino (o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale.
3. Il Comune o il Consolato, verificata lâidentitĂ del richiedente, accerta lâassenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato nellâallegato B.
3-bis. La richiesta di CIE valida per lâespatrio per il minore è presentata
dal padre e dalla madre congiuntamente.
Art. 5
Acquisizione dei dati del richiedente la CIE
1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua lâacquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
a) elementi biometrici primari;
b) elementi biometrici secondari;
c) firma autografa nei casi previsti;
d) dato relativo allâautorizzazione o meno allâespatrio;
e) dato facoltativo relativo alla volontĂ di donazione o diniego di organi e/o di tessuti;
f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
2. Al termine dellâoperazione di acquisizione dei dati di cui al comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.
Art. 6
Consegna della CIE
1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso lâindirizzo indicato allâatto dellâacquisizione dei dati del richiedente. Per i cittadini italiani residenti allâestero ed iscritti in ANPR la consegna della CIE avverrĂ secondo le modalitĂ stabilite dallâart. 17 del presente decreto.
Art. 7
Interdizione dellâoperativitĂ della CIE
1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco della propria CIE per inibirne lâutilizzo ai fini dellâaccesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.
Art. 8
Cartellino elettronico
1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della CIE.
2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD.
Art. 9
Soggetti coinvolti
1. Le funzioni per lo svolgimento delle attivitĂ di produzione, distribuzione, gestione e supporto allâutilizzo della CIE vengono svolte dal Ministero dellâinterno, dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.
2. Ă istituita, presso il Ministero dellâinterno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali â Direzione centrale per i servizi demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE, preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi del progetto.
Art. 10
Funzioni del Ministero dellâinterno
1. Il Ministero dellâinterno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali â Direzione centrale per i servizi demografici, assicura il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il corretto espletamento delle attivitĂ connesse allâattuazione del presente decreto mettendo a disposizione, avendone la responsabilitĂ , lâinfrastruttura informatica ubicata nel CNSD che comprende:
a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
b) il sistema finalizzato a garantire lâintegritĂ e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD (âsistema di sicurezza del CNSDâ) ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della CIE secondo quanto indicato nellâallegato B, paragrafo 6, in sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto del 2005;
c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine tramite il collegamento con lâANPR;
e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al CP-CIE;
f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
g) il CIEonline;
h) il Portale;
i) la banca dati della CIE.
Art. 11
Funzioni dei Comuni e dei Consolati
1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate nellâallegato B, ne acquisiscono i dati di cui allâarticolo 5, attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui allâart.12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al Ministero dellâinterno, tramite il CNSD.
2. Per lo svolgimento delle attivitĂ di competenza nellâambito del processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui allâart.13.
Art. 12
Funzioni di IPZS
1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e lâinfrastruttura, di cui allâarticolo 2, descritta nellâallegato B, assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione operativa.
2. Per lo svolgimento delle attivitĂ connesse allâattuazione del presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e supporto tecnico.
3. IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto previsto allâarticolo 10.
4. IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico necessario al corretto espletamento delle attivitĂ connesse al rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato nellâallegato B.
6. Per lo svolgimento delle attivitĂ di competenza nellâambito del processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui allâart.13, nonchĂŠ i relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione e di supporto tecnico e informativo.
7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite dal Ministero dellâinterno.
8. IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE secondo quanto previsto dallâarticolo 6 e in conformitĂ a quanto stabilito nel decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze del 4 agosto 2003.
Art. 13
Commissione interministeriale permanente della CIE
1. La Commissione di cui allâarticolo 9, comma 2:
a) supporta il Ministero dellâinterno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti;
c) definisce le modalitĂ di adozione degli standard tecnologici, delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali funzionalitĂ aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali;
d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei Comuni e dei Consolati;
e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, lâaggiornamento e lâallineamento del sistema in relazione allâevoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica ed altre iniziative governative strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
2. La Commissione è costituita dal Presidente, designato dal Ministero dellâinterno, e dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dellâinterno e un supplente;
b) un rappresentante del Ministero dellâeconomia e delle finanze e un supplente;
c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
d) un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
e) un rappresentante designato dallâAgenzia per lâItalia digitale e un supplente;
f) un rappresentante designato dallâIPZS e un supplente;
g) un rappresentante designato dallâAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. Lâincarico è rinnovabile.
4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dellâinterno.
Art. 14
Piano di graduale rilascio della CIE
1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, emettono la carta dâidentitĂ elettronica ai sensi dellâarticolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle modalitĂ stabilite dalla Commissione di cui allâarticolo 13.
2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE è avviato secondo il piano definito dal Ministero dellâinterno sentita la Commissione di cui allâarticolo 13.
Art. 15
1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della CIE, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
1. Il Ministero dellâinterno â Dipartimento Affari interni e territoriali, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, i Comuni e il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di dati personali di propria competenza.
3. Il Ministero dellâinterno, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi allâutilizzo della CIE per lâaccesso ai servizi erogati da altri soggetti.
Art. 16
Donazione di organi e tessuti
1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facoltĂ di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
2. Lâindicazione di cui al comma 1 è trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti con le modalitĂ indicate nellâallegato B.
3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontĂ precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o â limitatamente al momento di rinnovo della CIE â anche presso il Comune.
Art. 17
Emissione della CIE da parte dei Consolati
1. I Consolati sono autorizzati allâemissione della CIE per i cittadini italiani residenti allâestero che ne fanno richiesta presso gli Uffici consolari stessi.
2. Il Ministro dellâinterno e il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente le modalitĂ organizzative e tecniche di dettaglio per lâemissione della CIE da parte degli Uffici consolari.
Art. 18
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2007.
2. Le carte dâidentitĂ in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino allâemissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validitĂ fino alla scadenza.
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
Le attivitĂ del presente decreto saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





