Fatti di causa
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7535/2023, ordinava al Ministero dellâInterno, previa disapplicazione per illegittimitĂ del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, di indicare sulla carta dâidentitĂ elettronica del minore F.G.C. la dicitura âgenitoreâ o, in alternativa, âpadre/genitore madre/genitoreâ in corrispondenza dei nomi di C.M. e F.G..
2. La Corte distrettuale di Roma, a seguito dellâappello presentato dal Ministero dellâInterno, condivideva il contenuto delle difese delle appellate, laddove ricordavano che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di legittimitĂ anche lâadozione del minore in casi particolari produceva effetti pieni e faceva nascere relazioni di parentela con i familiari dellâadottante, cosicchĂŠ non era possibile stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identitĂ potessero essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati erano estratti.
Osservava che lâeffetto finale, irragionevole e discriminatorio, dellâassunto del Ministero sarebbe stato quello di precludere al minore di ottenere una carta dâidentitĂ valida per lâespatrio, per le deficitarie caratteristiche della stessa, solo perchĂŠ questi era figlio naturale di un genitore naturale e di uno adottivo dello stesso sesso.
Evidenziava che lâesistenza di istituti come lâadozione in casi particolari, che poteva dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (lâuno naturale, lâaltro adottivo), dimostrava che le diciture previste dai modelli ministeriali (padre/madre) non erano rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione.
Rigettava, pertanto, lâappello principale presentato dal Ministero dellâInterno ordinando allo stesso, in accoglimento dellâappello incidentale, di indicare sulla carta dâidentitĂ elettronica del minore F.G.C., in corrispondenza dei nomi C.M. e F.G., la qualitĂ di âgenitoreâ o altra dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile.
3. Il Ministero dellâInterno ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 febbraio 2024, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso C.M. e F.G..
Il ricorso è stato notificato, ai soli fini della denuntiatio litis, al Comune di (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica ânullitĂ della sentenza per grave carenza e mera apparenza della motivazione â violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, c.p.c. e art. 111 c.6 Cost. â in relazione allâart. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.â, assume che la decisione impugnata si esaurisca soltanto nella dichiarazione del carattere discriminatorio della carta dâidentitĂ elettronica rilasciata e non prenda in esame tutte le doglianze analiticamente sollevate nel merito dallâamministrazione appellante.
Oltre a ciò la motivazione della decisione impugnata risulta â in tesi di parte ricorrente â apodittica, perchĂŠ, a fronte di censure di merito meticolosamente svolte nellâatto di appello, si risolve nella mera affermazione del carattere discriminatorio del modello CIE di cui al contestato decreto, apparente, perchĂŠ, seppur graficamente e materialmente presente, difetta di un reale contenuto esplicativo, e del tutto insufficiente, perchĂŠ non consente di ricostruire lâiter logico giuridico seguito dal collegio per approdare alla decisione.
5. Il motivo non è fondato.
5.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 329/2016, Cass. 21195/2014, Cass. 7653/2012, Cass. 7268/2012) il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui allâart. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia unâomissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere lâattuazione in concreto di una volontĂ di legge che garantisca un bene allâattore o al convenuto.
Dunque, solo se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda o unâeccezione ricorre un vizio di nullitĂ della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dellâart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., laddove, invece, se il giudice si pronuncia sulla domanda o sullâeccezione, ma senza prendere in esame una o piĂš delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nellâambito di quella domanda o di quellâeccezione, sussiste un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dellâart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base allâart. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con lâiter argomentativo seguito; di conseguenza il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorchĂŠ risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. 12652/2020; nello stesso senso Cass. 23100/2023, Cass. 24953/2020, Cass. 24155/2017).
5.2 Nel caso di specie la Corte di merito, dopo aver espressamente elencato (alle pagg. 5 e 6) le doglianze di merito sollevate dallâamministrazione appellante, ha ritenuto che âtali doglianze [fossero] manifestamente infondateâ.
Non sussiste, allâevidenza, alcun vizio di omessa pronuncia, dato che tutti i motivi di appello sono stati presi in esame ed espressamente rigettati.
5.3 Va escluso, altresĂŹ, che sussista un vizio di motivazione.
La Corte distrettuale, infatti, ha posto in chiara evidenza che le diciture previste dai modelli ministeriali ed imposte dal decreto in contestazione non erano rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e pregiudicavano il diritto del minore di ottenere una carta dâidentitĂ rappresentativa della sua peculiare situazione familiare.
Una simile motivazione non solo illustra lâiter logico-intellettivo seguito dai giudici distrettuali e posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. U., 22232/2016), ma esclude necessariamente la fondatezza dellâintera congerie delle argomentazioni sviluppate dallâappellante, le cui tesi, seppure non espressamente esaminate, finivano per risultare incompatibili con la soluzione adottata e con lâiter argomentativo seguito.
6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica âsulla violazione del DM del 31/12/2019 quale espressione degli artt. 3,30 e 31 Cost., dellâart. 5 l. n. 40 del 2004, degli artt. 231, 243-bis, 246,247,250,262,269,408,566,568,599 e 643 del c.c., con riferimento allâart. 360 n. 3 c.p.c.â, assume che la disapplicazione del decreto ministeriale compiuta dai giudici distrettuali viene a violare il concetto di bigenitorialitĂ attualmente in vigore nel nostro sistema giuridico e contrasta con i principi di ordine pubblico emergenti dal compendio delle norme denunciate come violate.
Tenuto conto di questa cornice normativa il legislatore - a dire del ricorrente - non avrebbe potuto ammettere la dicitura âgenitoriâ al posto di quella di âpadreâ e âmadreâ nella disciplina della carta di identitĂ elettronica, in quanto, altrimenti, avrebbe creato atti di stato civile a carattere eccezionale, non conformi a quelli prodotti sino ad allora in attuazione della normativa vigente e, dunque, di fatto privi di una rispondenza almeno nel sistema normativo.
Peraltro, il diritto allâidentitĂ personale del minore nel caso di specie non era stato in alcun modo pregiudicato dalla dicitura âmadreâ e âpadreâ riportata sulla carta dâidentitĂ elettronica, dato che la stessa non necessitava dellâindicazione dei nomi dei genitori del minore per poter espletare la funzione di identificazione.
7. Il motivo è inammissibile.
7.1 La Corte dâappello ha riportato e condiviso, facendole proprie, le deduzioni difensive delle appellate anche nella parte in cui rappresentavano che il decreto ministeriale (di contenuto tecnico-operativo, essendo volto a dettare mere specifiche tecniche su come realizzare la carta identitĂ elettronica) era un âatto privo di carattere normativoâ, cosĂŹ come era stato accertato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 215/2020, e men che meno un atto del legislatore nazionale.
Una simile statuizione, non posta in contestazione in alcun modo con il ricorso in esame, rende inammissibile la doglianza presentata ai sensi dellâart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che consente di lamentare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non di atti di provenienza anche ministeriale (cfr. Cass. 8296/2006, Cass. 4942/2004, Cass. 14619/2000, Cass. 6933/1999).
7.2 Quandâanche si volesse prescindere da un simile preliminare rilievo ed opinare in senso contrario, riconoscendo carattere normativo al decreto ministeriale in discorso, la censura non meriterebbe comunque di essere accolta.
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, rispetto a una coppia omoaffettiva femminile, che lâadozione in casi particolari ai sensi dellâart. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983 si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022 (Cass. 22179/2022; nello stesso senso Cass., Sez. U., 38162/2022, Cass. 4448/2024).
Se cosĂŹ è, allora la Corte dâappello, a fronte di una sentenza di adozione che riconosceva alla patner della madre naturale la condizione di madre adottiva, non poteva che addivenire alla disapplicazione del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019.
Difatti, lâart. 3, comma 5, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.) stabilisce che ÂŤla carta di identitĂ valida per lâespatrio rilasciata ai minori di etĂ inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Lâuso della carta dâidentitĂ ai fini dellâespatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare lâassenso o lâautorizzazione, il nome della persona, dellâente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidatiÂť.
Il tenore di un decreto ministeriale che prevedeva che la parola âgenitoriâ fosse sostituita dalle parole âmadre e padreâ sul verso del documento di identitĂ non solo contrastava con lo specifico contenuto della disposizione di legge, che si riferisce ai âgenitoriâ come soggetti richiedenti il rilascio della carta dâidentitĂ e presenti assieme al minore durante il viaggio allâestero, ma astringeva anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identitĂ del figlio minore il proprio nome, in quanto consentiva unâindicazione appropriata solamente per una delle due madri ed imponeva allâaltra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalitĂ (âpadreâ) non consona al suo genere.
In una simile situazione il decreto ministeriale che impediva di dare adeguata rappresentazione alla realtĂ giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione, quandâanche avesse rivestito natura di regolamento di attuazione (dellâart. 10, comma 3, d.l. 78/2015, che stabilisce che con decreto del Ministro dellâInterno, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dellâEconomia e delle Finanze, sentita lâAgenzia per lâItalia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-cittĂ autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalitĂ di produzione, di emissione, di rilascio della carta dâidentitĂ elettronica, nonchĂŠ di tenuta del relativo archivio informatizzato) ex art. 17, comma 1, lett. b), l. 400/1988 piuttosto che di provvedimento amministrativo di carattere generale, doveva comunque essere disapplicato, ai sensi dellâart. 4, comma 1, preleggi, perchĂŠ conteneva una norma contraria alla disposizione di legge prevista dallâart. 3, comma 5, r.d. 773/1931.
8. Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica âsulla violazione o falsa applicazione dellâart. 449 c.c. e quindi del d.P.R. 396/2000, in relazione allâart. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.â, assume che lâamministrazione non poteva far altro che conformarsi alla normativa vigente in materia di atti dello stato civile, in coerenza con le previsioni regolamentari del settore e tenendo conto che la legge italiana consente e legittima la formazione esclusivamente di atti di nascita, e dello stato civile, recanti lâindicazione di un âpadreâ e una âmadreâ.
9. La Corte dâappello dapprima ha premesso (a pag. 3) che âla fattispecie in esame non concerne[va] una questione di stato civile, bensĂŹ il mancato rilascio della carta dâidentitĂ elettronica valida per lâespatrio del minore per lâostacolo tecnico della dicitura padre/madre essendo F.G.C. figlio naturale di una donna e figlio adottivo di unâaltra donnaâ.
In seguito, nel condividere la deduzione della parte appellata, ha riportato (a pag. 4) un passo di una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in cui si spiega che âin seguito alla sentenza n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, anche lâadozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dellâadottante. Al pari dellâadozione âordinariaâ del minore di cui agli artt. 6 e ss. della legge n. 184 del 1983, lâadozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con lâadottante, ma fa entrare lâadottato nella famiglia dellâadottante. Lâadottato acquista lo stato di figlio dellâadottanteâ (Cass., Sez. U., 38162/2022, § 10).
Infine, ha sottolineato (a pag. 5) che il tenore della contestazione mossa al Ministero nellâambito del giudizio era costituito dalla âpossibilitĂ di stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identitĂ [potessero] essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati [erano stati] estrattiâ.
Dunque, come ha condivisibilmente sottolineato il Procuratore Generale nella memoria depositata, âla fattispecie non concerne[va] una questione di stato civile ma una quaestio facti divenuta incontestabile in questa sedeâ e âla Corte di Appello non ha violato le norme vigenti nĂŠ ha affatto inteso scardinare il concetto di bigenitorialitĂ padre/madre ma, al contrario, ha correttamente preso atto delle reali circostanze invocate dalle parti, disponendo cosĂŹ la corretta indicazione dei dati corrispondenti alle figure genitoriali nel rilascio della CIE (carta di identitĂ elettronica) per il piccolo G.â.
La censura in esame torna a sostenere che lâamministrazione non avrebbe potuto fare altro che conformarsi alle previsioni di legge e regolamentari, ma non si confronta â e tanto meno critica â con il tenore della decisione impugnata, laddove la stessa spiega che la questione in esame riguardava un disallineamento non fra la situazione di fatto e quella di diritto, giacchĂŠ la sentenza di adozione era stata ritualmente annotata nellâatto di nascita del minore ai sensi dellâart. 49, comma 1, lett. a), d.P.R. 396/2000, bensĂŹ fra la situazione di diritto emergente dagli atti dello stato civile e il contenuto della carta di identitĂ rilasciata al minore.
Del pari, la doglianza sostiene che legge italiana consente e legittima la formazione esclusivamente di atti di nascita, e dello stato civile, recanti lâindicazione di un âpadreâ e una âmadreâ ed assume che il decreto ministeriale in discorso si sia limitato ad adeguare la vigente disciplina delle modalitĂ tecniche di emissione della carta dâidentitĂ elettronica alla normativa dello stato civile senza considerare e criticare, ancora una volta, il contenuto della decisione impugnata (v. pag. 6) laddove ricorda (del tutto correttamente, come detto) che âlâesistenza di istituti come lâadozione in casi particolari può dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (lâuno naturale, lâaltro adottivo)â.
Questa mancanza di riferibilitĂ della censura in esame al contenuto della decisione impugnata rende inammissibile la doglianza.
Invero, lâesercizio del diritto dâimpugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nellâesplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneitĂ al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullitĂ , risolvendosi nella proposizione di un ânon motivoâ, è espressamente sanzionata con lâinammissibilitĂ ai sensi dellâart. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005).
10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Lâassoluta novitĂ della questione trattata giustifica, ai sensi dellâart. 92, comma 2, cod. proc. civ., lâintegrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.





