Adozione affidamento
Legge 4 maggio 1983, n. 184
(Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, Suppl. Ord.)
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 19 ottobre 2015 n.173 (in Gazz. Uff., 29 ottobre 2015, n. 252). â Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuitĂ affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
Titolo I
Principi generali
Rubrica sostituita dallâarticolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149.
Articolo 1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nellâambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilitĂ genitoriale non possono essere di ostacolo allâesercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nellâambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire lâabbandono e di consentire al minore di essere educato nellâambito della propria famiglia. Essi promuovono altresĂŹ iniziative di formazione dellâopinione pubblica sullâaffidamento e lâadozione e di sostegno allâattivitĂ delle comunitĂ di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonchĂŠ incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivitĂ di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e allâeducazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nellâambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di etĂ , di lingua, di religione e nel rispetto della identitĂ culturale del minore e comunque non in contrasto con i princĂŹpi fondamentali dellâordinamento.
Titolo I-bis
Dellâaffidamento del minore
Articolo 2
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dellâarticolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, lâeducazione, lâistruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire lâaffidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
1-ter. Dallâattuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile lâaffidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito lâinserimento del minore in una comunitĂ di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piĂš vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di etĂ inferiore a sei anni lâinserimento può avvenire solo presso una comunitĂ di tipo familiare.
3. In caso di necessitĂ e urgenza lâaffidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui allâarticolo 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dallâarticolo 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nellâambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dellâassistenza che devono essere forniti dalle comunitĂ di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
Articolo 3.
1. I legali rappresentanti delle comunitĂ di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali lâesercizio della responsabilitĂ genitoriale o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dallâaccoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivitĂ a favore delle comunitĂ di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano lâesercizio della responsabilitĂ genitoriale, le comunitĂ di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
Articolo 4.
1. Lâaffidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilitĂ genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi lâassenso dei genitori esercenti la responsabilitĂ genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonchĂŠ i tempi e i modi dellâesercizio dei poteri riconosciuti allâaffidatario, e le modalitĂ attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresĂŹ essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilitĂ del programma di assistenza, nonchĂŠ la vigilanza durante lâaffidamento con lâobbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilitĂ del programma di assistenza, nonchĂŠ la vigilanza durante lâaffidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sullâandamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sullâevoluzione delle condizioni di difficoltĂ del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dellâaffidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia dâorigine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dellâaffidamento rechi pregiudizio al minore.
5. Lâaffidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autoritĂ che lo ha disposto, valutato lâinteresse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltĂ temporanea della famiglia dâorigine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dallâarticolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sullâadozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente allâinteresse del minore, la continuitĂ delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante lâaffidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di etĂ inferiore se capace di discernimento.
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dallâaltra parte dellâunione civile, anche se lâunione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuitĂ delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuitĂ affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e lâaccesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e lâinserimento nellâattivitĂ lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni lâadozione di ulteriori provvedimenti nellâinteresse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunitĂ di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.
Articolo 5.
1. Lâaffidatario deve accogliere presso di sĂŠ il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dallâautoritĂ affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellâarticolo 316 del codice civile. In ogni caso lâaffidatario esercita i poteri connessi con la responsabilitĂ genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autoritĂ sanitarie. Lâaffidatario o lâeventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullitĂ , nei procedimenti civili in materia di responsabilitĂ genitoriale, di affidamento e di adottabilitĂ relativi al minore affidato ed hanno facoltĂ di presentare memorie scritte nellâinteresse del minore.
2. Il servizio sociale, nellâambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessitĂ del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalitĂ piĂš idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dellâopera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunitĂ di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nellâambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilitĂ finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
Titolo II
Dellâadozione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 6
1. Lâadozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. LâetĂ degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piĂš di quarantacinque anni lâetĂ dellâadottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa lâadozione quando il limite massimo di etĂ degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in etĂ minore, ovvero quando lâadozione riguardi un fratello o una sorella del minore giĂ dagli stessi adottato (1).
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piĂš adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dellâadozione lâavere giĂ adottato un fratello dellâadottando o il fare richiesta di adottare piĂš fratelli, ovvero la disponibilitĂ dichiarata allâadozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dallâarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente lâassistenza, lâintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappateâ.
8. Nel caso di adozione dei minori di etĂ superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dellâarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nellâambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilitĂ finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e allâinserimento sociale, fino allâetĂ di diciotto anni degli adottati (2) (3).
Articolo 7.
1. Lâadozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilitĂ ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia lâetĂ predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dellâadozione.
3. Se lâadottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha unâetĂ inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento.
Capo II
Della dichiarazione di adottabilitĂ
Articolo 8
1. Sono dichiarati in stato di adottabilitĂ dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perchĂŠ privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchĂŠ la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunitĂ di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche allâesito della segnalazione di cui allâarticolo 79-bis, e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice (1).
4. Il procedimento di adottabilitĂ deve svolgersi fin dallâinizio con lâassistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dellâarticolo 10 (2) (3).
Articolo 9.
1. Chiunque ha facoltĂ di segnalare allâautoritĂ pubblica situazioni di abbandono di minori di etĂ . I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessitĂ debbono riferire al piĂš presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunitĂ di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede lâelenco di tutti i minori collocati presso di loro con lâindicazione specifica, per ciascuno di essi, della localitĂ di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare lâadottabilitĂ di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunitĂ di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora lâaccoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Lâomissione della segnalazione può comportare lâinidoneitĂ ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e lâincapacitĂ allâufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. Lâomissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilitĂ genitoriale sul figlio a norma dellâarticolo 330 del codice civile e lâapertura della procedura di adottabilitĂ .
Articolo 10.
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui allâarticolo 9, comma 2, provvede allâimmediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, allâoccorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piĂš approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sullâambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. Allâatto dellâapertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino allâaffidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nellâinteresse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunitĂ di tipo familiare, la sospensione della responsabilitĂ genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dellâesercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessitĂ , i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con lâintervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 11.
Quando dalle indagini previste nellâarticolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilitĂ , salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dellâarticolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nellâesclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti lâesistenza di genitori [naturali] che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternitĂ o maternitĂ sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilitĂ a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori [naturali], chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechĂŠ nel frattempo il minore sia assistito dal genitore [naturale] o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore [naturale].
Nel caso di non riconoscibilitĂ per difetto di etĂ del genitore, la procedura è rinviata anche dâufficio sino al compimento del sedicesimo anno di etĂ del genitore [naturale], purchĂŠ sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dellâarticolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo lâautorizzazione.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalitĂ di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilitĂ .
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltĂ di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilitĂ e lâaffidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternitĂ o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Articolo 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta lâesistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nellâarticolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sĂŠ o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza allâestero è delegata lâautoritĂ consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi lâopportunitĂ , impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire lâassistenza morale, il mantenimento, lâistruzione e lâeducazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato lâincarico di operare al fine di piĂš validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresĂŹ, chiedere al pubblico ministero di promuovere lâazione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove dâuopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dellâarticolo 10.
Articolo 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui allâarticolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Articolo 14.
1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilitĂ , la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nellâinteresse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perchÊ adottino le iniziative opportune.
Articolo 15.
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui allâarticolo 8, lo stato di adottabilitĂ del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e articolo 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) lâaudizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilitĂ ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dellâarticolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilitĂ dei genitori ovvero è provata lâirrecuperabilitĂ delle capacitĂ genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilitĂ del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonchĂŠ il rappresentante dellâistituto di assistenza pubblico o privato o della comunitĂ di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dellâarticolo 12, al tutore, nonchĂŠ al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui allâarticolo 17.
Articolo 16.
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dellâarticolo 12, nonchĂŠ al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nellâinteresse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 17.
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte dâappello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata dâufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte dâappello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dellâarticolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresĂŹ il secondo comma dello stesso articolo.
3. Lâudienza di discussione dellâappello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
Articolo 18.
1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dellâimpugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 19.
Durante lo stato di adottabilità è sospeso lâesercizio della responsabilitĂ genitoriale.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove giĂ non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nellâinteresse del minore.
Articolo 20.
Lo stato di adottabilitĂ cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore etĂ da parte dellâadottando.
Articolo 21.
1. Lo stato di adottabilitĂ cessa altresĂŹ per revoca, nellâinteresse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui allâarticolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dellâarticolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni dâufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto lâaffidamento preadottivo, lo stato di adottabilitĂ non può essere revocato.
Capo III
Dellâaffidamento preadottivo
Articolo 22
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando lâeventuale disponibilitĂ ad adottare piĂš fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dallâarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente lâassistenza, lâintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Ă ammissibile la presentazione di piĂš domande anche successive a piĂš tribunali per i minorenni, purchĂŠ in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresĂŹ essere comunicati dâufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui allâarticolo 6, dispone lâesecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonchĂŠ avvalendosi delle competenti professionalitĂ delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette allâadozione di minori di etĂ superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dellâarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacitĂ di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, lâambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non piĂš di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento, omessa ogni altra formalitĂ di procedura, dispone, senza indugio, lâaffidamento preadottivo, determinandone le modalitĂ con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso allâaffidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto lâaffidamento di uno solo di piĂš fratelli, tutti in stato di adottabilitĂ , salvo che non sussistano gravi ragioni. Lâordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui allâarticolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dellâaffidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltĂ , convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause allâorigine delle difficoltĂ . Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale
Articolo 23.
1. Lâaffidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni dâufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui allâarticolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltĂ di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dellâistanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attivitĂ di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dellâistanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dellâaffidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui allâarticolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dellâarticolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo allâaffidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte dâappello.
La corte dâappello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nellâarticolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
Articolo 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilitĂ , decorso un anno dallâaffidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivitĂ di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalitĂ di procedura, provvede sullâadozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo allâadozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso allâadozione nei confronti della coppia prescelta.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nellâipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dellâarticolo 4, comma 5-bis.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti [legittimi o legittimati], questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.
3. Nellâinteresse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, dâufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante lâaffidamento preadottivo, lâadozione, nellâinteresse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dellâaltro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dellâaffidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, lâadozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nellâesclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sullâadozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno lâaffidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dellâarticolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 26.
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo allâadozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte dâappello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte dâappello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata dâufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte dâappello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dellâarticolo 360 del codice di procedura civile.
3. Lâudienza di discussione dellâappello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia lâadozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui allâarticolo 18 e comunicata allâufficiale dello stato civile che la annota a margine dellâatto di nascita dellâadottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dellâimpugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivitĂ della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dellâadozione si producono dal momento della definitivitĂ della sentenza.
Articolo 27.
Per effetto dellâadozione lâadottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se lâadozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dellâarticolo 25, comma 5, lâadottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con lâadozione cessano i rapporti dellâadottato verso la famiglia dâorigine, salvi i divieti matrimoniali.
Articolo 28.
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piÚ opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita allâadottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con lâesclusione di qualsiasi riferimento alla paternitĂ e alla maternitĂ del minore e dellâannotazione di cui allâarticolo 26, comma 4.
3. Lâufficiale di stato civile, lâufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autoritĂ o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dellâautoritĂ giudiziaria. Non è necessaria lâautorizzazione qualora la richiesta provenga dallâufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti lâidentitĂ dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilitĂ genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che lâinformazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessitĂ e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. Lâadottato, raggiunta lâetĂ di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e lâidentitĂ dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore etĂ , se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Lâistanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede allâaudizione delle persone di cui ritenga opportuno lâascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che lâaccesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento allâequilibrio psico-fisico del richiedente. Definita lâistruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto lâaccesso alle notizie richieste.
7. Lâaccesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dellâ articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, lâautorizzazione non è richiesta per lâadottato maggiore di etĂ quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
Titolo III
Dellâadozione internazionale
Capo I
Dellâadozione di minori stranieri
Articolo 29
1. Lâadozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LâAja il 29 maggio 1993, di seguito denominata âConvenzioneâ, a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Articolo 29 bis
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dallâarticolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente allâestero, presentano dichiarazione di disponibilitĂ al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneitĂ allâadozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nellâarticolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneitĂ per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilitĂ ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivitĂ :
a) informazione sullâadozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietĂ nei confronti dei minori in difficoltĂ , anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui allâarticolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti allâadozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di unâadozione internazionale, sulla loro capacitĂ di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piĂš minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonchĂŠ acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneitĂ allâadozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito allâattivitĂ svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilitĂ .
Articolo 30.
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui allâarticolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti allâadozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero lâinsussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneitĂ ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui allâarticolo 38 e, se giĂ indicato dagli aspiranti allâadozione, allâente autorizzato di cui allâarticolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneitĂ , previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneitĂ , il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed allâente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneitĂ ovvero di inidoneitĂ e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte dâappello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Articolo 31.
1. Gli aspiranti allâadozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneitĂ , devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui allâarticolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dallâarticolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalitĂ , ad effettuare direttamente le attivitĂ previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. Lâente autorizzato che ha ricevuto lâincarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierĂ e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autoritĂ del Paese indicato dagli aspiranti allâadozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneitĂ ed alla relazione ad esso allegata, affinchĂŠ le autoritĂ straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dallâautoritĂ straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attivitĂ da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto allâincontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare, proposto dallâautoritĂ straniera, da parte degli aspiranti allâadozione, ne autentica le firme e trasmette lâatto di consenso allâautoritĂ straniera, svolgendo tutte le altre attivitĂ dalla stessa richieste; lâautenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dallâimpiegato comunale delegato allâautentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dallâautoritĂ straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui allâarticolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, lâopportunitĂ di procedere allâadozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dĂ immediata informazione alla Commissione di cui allâarticolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dellâente locale della decisione di affidamento dellâautoritĂ straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, lâautorizzazione allâingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dallâautoritĂ straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalitĂ di trasferimento in Italia e si adopera affinchĂŠ questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dellâente locale attivitĂ di sostegno del nucleo adottivo fin dallâingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
[ n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dellâarticolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonchĂŠ la durata del periodo di permanenza allâestero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dellâarticolo 39-quater; ]
o) certifica, nellâammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dallâarticolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per lâespletamento della procedura di adozione.
Articolo 32.
1. La Commissione di cui allâarticolo 38, ricevuti gli atti di cui allâarticolo 31 e valutate le conclusioni dellâente incaricato, dichiara che lâadozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza lâingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dallâautoritĂ del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dellâimpossibilitĂ di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero lâadozione non determini per lâadottato lâacquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando lâadozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia dâorigine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformitĂ , è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani allâestero collaborano, per quanto di competenza, con lâente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dellâarticolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Articolo 33.
1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dellâarticolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dellâarticolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ă fatto divieto alle autoritĂ consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui allâarticolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito lâingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese dâorigine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinchĂŠ prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamitĂ naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dallâarticolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile lâespletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore allâingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano lâingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto lâingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o lâente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nellâinteresse del minore, provvede ai sensi dellâarticolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinchĂŠ prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dellâingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dellâingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sullâandamento dellâinserimento, segnalando le eventuali difficoltĂ per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Articolo 35.
1. Lâadozione pronunciata allâestero produce nellâordinamento italiano gli effetti di cui allâarticolo 27.
2. Qualora lâadozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dellâarrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dellâautoritĂ che ha pronunciato lâadozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dallâarticolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che lâadozione non sia contraria ai princĂŹpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformitĂ alla Convenzione di cui alla lettera i) e lâautorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dellâarticolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora lâadozione debba perfezionarsi dopo lâarrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dellâautoritĂ straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princĂŹpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dallâinserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme allâinteresse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia lâadozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui allâarticolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di etĂ inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti allâadozione hanno la residenza nel momento dellâingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nellâarticolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sullâadozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneitĂ ;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui allâarticolo 27;
d) lâadozione o lâaffidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autoritĂ centrali e un ente autorizzato;
e) lâinserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
Articolo 36.
1. Lâadozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. Lâadozione o lâaffidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione nĂŠ firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato lâacquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia dâorigine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneitĂ previsto dallâarticolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con lâintervento della Commissione di cui allâarticolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneitĂ ;
d) sia stata concessa lâautorizzazione prevista dallâarticolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneitĂ allâadozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dallâarticolo 39, comma 1, lettera e).
4. Lâadozione pronunciata dalla competente autoritĂ di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchĂŠ conforme ai princĂŹpi della Convenzione.
Articolo 37.
1. Successivamente allâadozione, la Commissione di cui allâarticolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dellâadottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sullâorigine del minore, sullâidentitĂ dei suoi genitori biologici e sullâanamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne lâaccesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Articolo 37 bis
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Articolo 38.
1. Ai fini indicati dallâarticolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
[2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dellâinterno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dellâeconomia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.]
[3. Il presidente dura in carica quattro anni e lâincarico può essere rinnovato una sola volta.]
[4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. [Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato lâavvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. ] [A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.] ]
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Articolo 39.
[ 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autoritĂ centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dellâattuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza lâattivitĂ degli enti di cui allâarticolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca lâautorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento allâattivitĂ svolta dai servizi per lâadozione internazionale, di cui allâarticolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare lâomogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dellâadozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dellâadozione;
h) autorizza lâingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformitĂ dellâadozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dallâarticolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivitĂ di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui allâarticolo 39-ter.
2. La decisione dellâente autorizzato di non concordare con lâautoritĂ straniera lâopportunitĂ di procedere allâadozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui allâarticolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princĂpi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.]
Articolo 39 bis
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nellâambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per lâadozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonchĂŠ forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per lâadozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivitĂ di cui allâarticolo 31, comma 3.
3. I servizi per lâadozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princĂŹpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per lâadozione internazionale.
Articolo 39 ter
1. Al fine di ottenere lâautorizzazione prevista dallâarticolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dellâadozione internazionale, e con idonee qualitĂ morali;
b) avvalersi dellâapporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacitĂ di sostenere i coniugi prima, durante e dopo lâadozione;
c) disporre di unâadeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per lâespletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano allâadozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivitĂ di promozione dei diritti dellâinfanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietĂ dellâadozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Articolo 39 quater
[ 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefĂŹci:
a) lâastensione dal lavoro, quale regolata dallâarticolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di etĂ ;
b) lâassenza dal lavoro, quale regolata dallâarticolo 6, secondo comma, e dallâarticolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di etĂ ;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per lâadozione. ]
Capo II
Dellâespatrio di minori a scopo di adozione
Articolo 40
I residenti allâestero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di etĂ , devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda lâintervento ed i compiti delle autoritĂ centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge (1).
Articolo 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dellâaffidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dellâausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltĂ di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con lâaffidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato lâaffidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchĂŠ i provvedimenti dellâautoritĂ italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dallâautoritĂ centrale straniera e dallâente autorizzato.
Articolo 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti allâestero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autoritĂ straniera.
Articolo 43.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dellâarticolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti allâestero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di etĂ che si trovi allâestero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dellâarticolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Titolo IV
Dellâadozione in casi particolari
Capo I
Dellâadozione in casi particolari e dei suoi effetti
Articolo 44
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dellâarticolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nellâambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dellâaltro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dallâarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilitĂ di affidamento preadottivo.
2. Lâadozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli [legittimi ].
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 lâadozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se lâadottante è persona coniugata e non separata, lâadozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 lâetĂ dellâadottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Articolo 45.
1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dallâarticolo 44 si richiede il consenso dellâadottante e dellâadottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di etĂ .
2. Se lâadottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una etĂ inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento.
3. In ogni caso, se lâadottando non ha compiuto gli anni quattordici, lâadozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando lâadozione deve essere disposta nel caso previsto dallâarticolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dellâadottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.
Articolo 46.
Per lâadozione è necessario lâassenso dei genitori e del coniuge dellâadottando.
Quando è negato lâassenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dellâadottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario allâinteresse dellâadottando, pronunziare ugualmente lâadozione, salvo che lâassenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilitĂ genitoriale o dal coniuge, se convivente, dellâadottando. Parimenti il tribunale può pronunciare lâadozione quando è impossibile ottenere lâassenso per incapacitĂ o irreperibilitĂ delle persone chiamate ad esprimerlo.
Articolo 47.
1. Lâadozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. FinchĂŠ la sentenza non è emanata, tanto lâadottante quanto lâadottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dellâaltro coniuge, al compimento degli atti necessari per lâadozione.
3. Se lâadozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dellâadottante.
Articolo 48.
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilitĂ genitoriale sullâadottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
Lâadottante ha lâobbligo di mantenere lâadottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dallâarticolo 147 del codice civile.
Se lâadottato ha beni propri, lâamministrazione di essi, durante la minore etĂ dellâadottato stesso, spetta allâadottante, il quale non ne ha lâusufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con lâobbligo di investirne lâeccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 382 del codice civile.
Articolo 49.
1. Lâadottante deve fare lâinventario dei beni dellâadottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. Lâadottante che omette di fare lâinventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dellâamministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo lâobbligo del risarcimento dei danni.
Articolo 50.
Se cessa lâesercizio da parte, dellâadottante o degli adottanti della responsabilitĂ genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dellâadottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche dâufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dellâadottato, la sua rappresentanza e lâamministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che lâesercizio della responsabilitĂ genitoriale sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 51.
La revoca dellâadozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dellâadottante, quando lâadottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertĂ personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se lâadottante muore in conseguenza dellâattentato, la revoca dellâadozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe lâereditĂ in mancanza dellâadottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, lâadottante e lâadottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresĂŹ i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e lâamministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Articolo 52.
Quando i fatti previsti nellâarticolo precedente sono stati compiuti dallâadottante contro lâadottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dellâadottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, lâadottante e lâadottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di etĂ inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e lâamministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che lâesercizio della responsabilitĂ genitoriale sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Articolo 53.
La revoca dellâadozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Articolo 54.
Gli effetti dellâadozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dellâadottante per fatto imputabile allâadottato, lâadottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dellâadottante.
Articolo 55
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile .
Capo II
Delle forme dellâadozione in casi particolari
Articolo 56.
Competente a pronunciarsi sullâadozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dellâadottante e dellâadottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dellâadottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
Lâassenso delle persone indicate nellâarticolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Articolo 57.
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui allâarticolo 44;
2) se lâadozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dellâadottando, dispone lâesecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sullâadottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
Lâindagine dovrĂ riguardare in particolare:
a) lâidoneitĂ affettiva e la capacitĂ di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, lâambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali lâadottante desidera adottare il minore;
c) la personalitĂ del minore;
d) la possibilitĂ di idonea convivenza, tenendo conto della personalitĂ dellâadottante e del minore.
Titolo V
Modifiche al titolo viii del libro i del codice civile
Articolo 58
Lâintitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: âDellâadozione di persone maggiori di etĂ â.
Articolo 59.
Lâintitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: â Dellâadozione di persone maggiori di etĂ e dei suoi effettiâ.
Articolo 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di etĂ .
Articolo 61.
Lâart. 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
â Lâadottato assume il cognome dellâadottante e lo antepone al proprio.
Lâadottato che sia figlio nato fuori del matrimonio non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dellâadottante.
Il riconoscimento successivo allâadozione non fa assumere allâadottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che lâadozione sia successivamente revocata. Il figlio nato fuori del matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dellâadottante.
Se lâadozione è compiuta da coniugi, lâadottato assume il cognome del marito.
Se lâadozione è compiuta da una donna maritata, lâadottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei â.
Articolo 62.
Lâart. 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
â Quando i fatti previsti dallâarticolo precedente sono stati compiuti dallâadottante contro lâadottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dellâadottato â.
Articolo 63.
Lâintitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: â Delle forme dellâadozione di persone di maggiore etĂ â.
Articolo 64.
Lâart. 312del codice civile è sostituito dal seguente:
â Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se lâadozione conviene allâadottando â.
Articolo 65.
Lâart. 313del codice civile è sostituito dal seguente:
â Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalitĂ di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
Lâadottante, il pubblico ministero, lâadottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero â.
Articolo 66.
I primi due commi dellâart. 314del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
â Il decreto che pronuncia lâadozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dellâimpugnazione, su apposito registro e comunicato allâufficiale di stato civile per lâannotazione a margine dellâatto di nascita dellâadottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresĂŹ trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato â.
Articolo 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dellâart. 293, il secondo e il terzo comma dellâart. 296, gliarticoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
Ă abrogato altresĂŹ il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Titolo VI
Norme finali, penali e transitorie
Articolo 68.
Il primo comma dellâart. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
â Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317- bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchĂŠ nel caso di minori dallâart. 269, primo comma, del codice civile â.
Articolo 69.
In aggiunta a quanto disposto nellâarticolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dellâarticolo 10 della presente legge.
Articolo 70.
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dellâarticolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessitĂ sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni lâelenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Articolo 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia allâestero perchĂŠ sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà .
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilitĂ genitoriale e lâapertura della procedura di adottabilitĂ ; se è commesso del tutore consegue la rimozione dallâufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneitĂ ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e lâincapacitĂ allâufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui allâarticolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilitĂ a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivitĂ . La condanna comporta la inidoneitĂ ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e lâincapacitĂ allâufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare lâaffidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Articolo 72.
Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità , in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchÊ sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilitĂ a terzi, accolgono stranieri minori di etĂ in illecito affidamento con carattere di definitivitĂ . La condanna comporta lâinidoneitĂ a ottenere affidamenti familiari o adottivi e lâincapacitĂ allâufficio tutelare.
Articolo 72 bis
1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti allâadozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto lâautorizzazione prevista dallâarticolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dallâarticolo 36, comma 4, coloro che, per lâadozione di minori stranieri, si avvalgono dellâopera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo.
Articolo 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente allâaffidamento preadottivo e senza lâautorizzazione del tribunale per i minorenni.
Articolo 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dellâavvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio non riconosciuto dallâaltro genitore. Il tribunale dispone lâesecuzione di opportune indagini per accertare la veridicitĂ del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dellâimpugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche dâufficio, i provvedimenti di cui allâarticolo 264, secondo comma, del codice civile.
Articolo 75.
[ Lâammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta lâassistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè lâattivitĂ di assistenza di questâultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui allâart. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533. ]
Articolo 76.
Alle procedure relative allâadozione di minori stranieri in corso o giĂ definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
Articolo 77.
Gli articoli da404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni giĂ pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui allâarticolo 87 del codice civile.
Articolo 78.
Il quarto comma dellâart. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
â Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. Lâautorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando lâaffinitĂ deriva da matrimonio dichiarato nullo â.
Articolo 79.
Entro tre anni dallâentrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui allâarticolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechĂŠ il provvedimento risponda agli interessi dellâadottato e dellâaffiliato, con decreto motivato, lâestensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dellâart. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni allâepoca del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone lâesecuzione delle opportune indagini di cui allâarticolo 57, sugli adottanti e sullâadottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacitĂ di discernimento, anche i minori di etĂ inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dellâadottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare lâassenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli nati nel matrimonio o riconosciuti è necessario lâassenso dei genitori. Nel caso di irreperibilitĂ o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dellâadottato o affiliato e questâultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dellâassenso mancante.
Al decreto relativo allâestensione degli effetti dellâadozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega lâestensione degli effetti dellâadozione può essere impugnato anche dallâadottato o affiliato se maggiorenne.
Articolo 79 bis 2
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nellâambito della propria famiglia.
Articolo 80.
1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dellâaffidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dellâaffidatario.
2. Le disposizioni di cui allâarticolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, allâarticolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e allalegge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalitĂ di sostegno alle famiglie, persone e comunitĂ di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchĂŠ tale affidamento si possa fondare sulla disponibilitĂ e lâidoneitĂ allâaccoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.
Articolo 81.
Lâultimo comma dellâart. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
âLâazione può essere altresĂŹ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di etĂ inferioreâ.
Articolo 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di etĂ , sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi allâesecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dallâattuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia [ora della giustizia] per lâanno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.






