Cassazione civile, sez. unite, 30 dicembre 2022, n. 38162
MaternitĂ surrogata: no alla trascrizione dellâatto di nascita che indichi quale genitore del bambino non la donna che lâha partorito genitore dâintenzione.
Non può essere trascritto in Italia lâatto di nascita che indichi come genitore del minore non la donna che ha portato a termine la gravidanza bensĂŹ il genitore dâintenzione ovvero, come nella fattispecie, il secondo dei due uomini uniti in matrimonio, diverso da quello il cui seme era stato utilizzato per la fecondazione in vitro.
Peraltro nella fattispecie i soggetti che hanno compartecipato alla pratica di fecondazione in vitro erano quattro: oltre ai due genitori dâintenzione, sono state coinvolte allâestero due donne nella procedura di maternitĂ surrogata. In base al progetto procreativo condiviso dalla coppia omosessuale, uno dei due uomini ha fornito i propri gameti, che sono stati uniti nella fecondazione in vitro con lâovocita di una donna donatrice anonima. Lâembrione è stato poi trasferito nellâutero di una seconda e diversa donna, non anonima, che ha portato a termine la gravidanza e partorito il bambino.
Secondo la Suprema Corte PoichĂŠ la pratica della maternitĂ surrogata, quali che siano le modalitĂ della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignitĂ della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori lâoriginario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore dâintenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformitĂ della lex loci.
Nondimeno, anche il bambino nato da maternitĂ surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. Lâineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternitĂ surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso lâadozione in casi particolari, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d). Allo stato dellâevoluzione dellâordinamento, lâadozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascitaÂť
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Cassazione civile, sez. unite, 30 dicembre 2022, n. 38162






