Cassazione civile, sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3766

Adozione di persona maggiorenne: consenso e assenso previsti dal codice civile.

Per procedere all’adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente (art.297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell’adottante (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all’adozione.
Il tribunale può egualmente pronunciare l’adozione con le modalità previste dall'art. 297 c.c., apprezzando gli interessi indicati in questa norma, la quale si applica a tutte le persone chiamate ad esprimere il loro assenso e quindi se ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell’adottante.

Normativa di riferimento art. 297 codice civile

Art. 297 Codice civile
Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

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Cassazione civile, sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3766