Elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese dâufficio
Il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante âRiordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dellâart. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247â, ha demandato al Consiglio nazionale forense la tenuta e lâaggiornamento dellâElenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese dâufficio.
Tale elenco dei difensori dâufficio riporta tutti i nominativi degli Avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio ricevuti dagli Ordini al cui albo ordinario sono iscritti.
Il decreto legislativo n. 6/2015 è intervenuto modificando lâart. 29 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale in materia di elenchi e tabelle dei difensori di ufficio.
Secondo detta norma il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, lâelenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese dâufficio.
I requisiti per lâiscrizione nellâelenco dei difensori dâufficio e le varie disposizioni per la tenuta e lâaggiornamento dellâelenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio sono stati disciplinati con apposito regolamento dal C.N.F. emanato il 12 luglio 2019 e modificato il 20 marzo 2020.
Requisiti per lâinserimento nellâElenco unico nazionale dei difensori dâufficio
- partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dellâordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dallâUnione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
- iscrizione allâalbo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dallâarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Domanda per lâinserimento nellâElenco unico nazionale dei difensori dâufficio
La domanda di inserimento nellâelenco nazionale dei difensori dâufficio è presentata al Consiglio dellâordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense.
Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dellâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
1-quater.
Permanenza nellâElenco unico nazionale dei difensori dâufficio
Ai fini della permanenza nellâelenco dei difensori dâufficio è necessario:
- non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori allâammonimento;
- lâesercizio continuativo di attivitĂ nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
- presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dellâordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense.
In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato dâufficio dallâelenco nazionale.
I professionisti iscritti allâelenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.
LâElenco nazionale degli avvocati difensori dâufficio è consultabile sul sito del CNF. Per ricercare gli avvocati iscritti nellâelenco unico dei difensori dâufficio occorre selezionare âavvocatoâ, selezionare il Consiglio dellâOrdine di riferimento e mettere la spunta su âdifensoreâ.






