Scadenze Cassa Forense 2026 ed importi contributi minimi
Scadenze Cassa Forense
Scadenza contributi minimi obbligatori
Le rate dei contributi minimi obbligatori (contributo soggettivo minimo, integrativo e contributo di maternità) sono dovute alle seguenti scadenze fisse ogni anno:
1ª rata: 28 febbraio (se festivo, primo giorno feriale successivo)
2ª rata: 30 aprile (se festivo, primo giorno feriale successivo)
3ª rata: 30 giugno (se festivo, primo giorno feriale successivo)
4ª rata: 30 settembre (se festivo, primo giorno feriale successivo)
Emissione straordinaria 31 ottobre
Tipologie di pagamento incluse:
– contribuzione minima dovuta dai neo iscritti in corso d’anno;
– rateazioni di contributi minimi relativi ad anni precedenti;
– rateazioni già concesse per accertamenti sanzionatori;
– rateazioni di istituti facoltativi (es. retrodatazione, ultra40enne)
Scadenza contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5
1ª rata: 30 settembre (se festivo, primo giorno feriale successivo)
2ª rata: 31 dicembre (se festivo, primo giorno feriale successivo)
Termine invio telematico del Mod. 5
Entro il 30 settembre (se festivo, primo giorno feriale successivo)
Scadenza contributo integrativo dovuto in autoliquidazione Mod.5/TER
Il termine per il pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione connesso al Mod.5/TER è il 30 settembre (se festivo, primo giorno feriale successivo)
Termine invio telematico del Mod. 5/TER
Entro il 30 settembre (se festivo, primo giorno feriale successivo)
Importi contributi minimi obbligatori 2026
Contributo minimo soggettivo
La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2026 è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:
€ 2.790,00 contributo minimo soggettivo intero,
€ 1.395,00 contributo minimo soggettivo ridotto.
Il contributo minimo soggettivo qualora la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione. Resta invariata la percentuale del contributo eventualmente dovuto in autoliquidazione. Il contributo soggettivo versato nella misura ridotta comporta il riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali.
Nei casi di riduzione del contributo minimo soggettivo alla metà, ai fini dell’incremento del montante individuale, è data facoltà entro 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa di integrare il versamento dell’ulteriore 50% con riferimento a ogni singola annualità.
Il contributo minimo soggettivo non è dovuto a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione.
Contributo minimo integrativo
La contribuzione minima integrativa obbligatoria dovuta per l’anno 2026 è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:
€ 355,00 contributo minimo integrativo intero,
€ 177,50 contributo minimo integrativo ridotto.
Il contributo minimo integrativo qualora la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione. Resta invariata la percentuale del contributo eventualmente dovuto in autoliquidazione. Tale maggiorazione viene applicata in ragione del 4%.
Il contributo minimo integrativo resta dovuto a carico dei pensionati di vecchiaia che proseguono nell’esercizio della professione.
Per gli anni dal 2018 al 2022 il contributo integrativo minimo è stato abolito; per l’anno 2023 la riscossione del contributo minimo integrativo pari ad euro 805,00 è stata differita al 31/12/2023.
Contributo di maternità
Il contributo di maternità, di successiva determinazione del Consiglio di Amministrazione e approvazione dei Ministeri vigilanti, viene riscosso in unica soluzione unitamente alla quarta rata, prevista per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria annuale (30 settembre).
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità può avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre oppure, se già richiesta, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione. Tale ultima opzione se ancora non attivata può essere richiesta utilizzando l’apposito modulo presente sul portale web della Cassa – sezione modulistica – contributi.
Modalità di pagamento
Pagamento contributi Minimi obbligatori
I contributi minimi obbligatori sono riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (anche in compensazione con i crediti nei confronti dell’Erario e, dal 2023, anche in compensazione con i crediti da gratuito patrocinio – previa registrazione sulla Piattaforma crediti commerciali del MEF) da utilizzare alle scadenze previste, che gli iscritti potranno direttamente generare accedendo al sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) tramite la sezione Accessi Riservati – Posizione Personale – Pagamenti – contributi minimi scadenze ordinarie.
Gli avvisi di pagamento saranno disponibili dal mese di febbraio di ogni anno.
Pagamento contributi in autoliquidazione – Modello 5
I contributi in autoliquidazione devono essere corrisposti esclusivamente tramite avvisi di pagamento generabili successivamente all’invio telematico del Mod.5 e personalizzati con F24 o PagoPA.
Tramite F24 è anche possibile compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario anche con riferimento ai crediti per gratuito patrocinio per i quali sia stata richiesta e concessa autorizzazione tramite la piattaforma dei crediti commerciali. In tal caso si deve accedere al sito Entratel/Fisconline, tramite le proprie credenziali e procedere tramite F24Web (cfr. protocollo pagamenti contributi con F24), ricopiando fedelmente i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato.
Tramite PagoPA è possibile eseguire i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
– Forense Card (gratuita)
– Carte di debito, di credito prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronici disponibili
– Agenzie della propria banca
– Addebito diretto in conto corrente utilizzando il proprio home banking
– Sportelli ATM abilitati
– Uffici Postali.
Pagamento contributo modulare volontario
Il pagamento del contributo modulare volontario opzionato in sede di invio del Modello 5, deve essere eseguito esclusivamente con PagoPA
Pagamento contributi in autoliquidazione – Modello 5/TER
Il pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione del Mod.5/TER deve essere eseguito esclusivamente con F24 o PagoPA.
Se l’importo del contributo integrativo non supera € 10,00 nessun pagamento è dovuto.
Pagamemto contributi in emissione straordinaria al 31 ottobre
I pagamenti dei contributi da riscuotere con emissione straordinaria al 31 Ottobre di ogni anno (pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti in corso d’anno, rateazioni già concesse per contribuzione obbligatoria, contributi anni precedenti, rateazioni di istituti facoltativi (es. retrodatazione, ultra40enne) devono essere eseguiti esclusivamente con PagoPA






