Decreto Legislativo 30 gennaio 2015 n. 6
(Gazz. Uff., 5 febbraio 2015, n. 29)
D.Lgs. 6/2015 Riordino della disciplina della difesa dâufficio, ai sensi dellâarticolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 1
Modifiche allâarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
1. Allâarticolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
ÂŤ1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, lâelenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese dâufficio.
1-bis. Lâinserimento nellâelenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dellâordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dallâUnione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione allâalbo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dallâarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.Âť;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
ÂŤ1-ter. La domanda di inserimento nellâelenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dellâordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dellâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
1-quater. Ai fini della permanenza nellâelenco dei difensori dâufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori allâammonimento;
b) lâesercizio continuativo di attivitĂ nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nellâelenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dellâordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato dâufficio dallâelenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti allâelenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.Âť.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori dâufficio predisposti dai Consigli dellâordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nellâelenco nazionale previsto dallâarticolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere lâiscrizione deve presentare la documentazione prevista dallâarticolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.
Art. 3
Modifiche allâarticolo 97 del codice di procedura penale
1. Il comma 2 dellâarticolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
ÂŤ2. Il difensore dâufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nellâambito degli iscritti allâelenco nazionale di cui allâarticolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dellâordine circondariali di ciascun distretto di Corte dâappello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, lâelenco dei professionisti iscritti allâalbo e facenti parte dellâelenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dellâautoritĂ giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori dâufficio sulla base della prossimitĂ alla sede del procedimento e della reperibilitĂ .Âť.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






