Regolamento elenco nazionale difensori dâufficio
Regolamento per la tenuta e lâaggiornamento dellâelenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio
Art. 1
Requisiti per lâiscrizione nellâelenco dei difensori dâufficio
1. La domanda di inserimento nellâelenco nazionale dei difensori dâufficio, tenuto dal CNF, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p., deve essere presentata al COA di appartenenza, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.
2. Lâinserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 (novanta) ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dellâordine circondariali,
dalle Camere penali territoriali e dallâUnione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;
b) iscrizione allâAlbo ordinario degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dellâarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Ă condizione per lâiscrizione allâelenco nazionale lâadempimento dellâobbligo formativo di cui allâart. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3.bis. Lâobbligo formativo, di cui al comma che precede, si intende assolto allorquando lâavvocato, nellâanno precedente la richiesta di inserimento nellâelenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dallâart. 12, comma 5, del Regolamento âFormazione continuaâ del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.
Art. 2
Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia penale
1. I corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lett. a) dellâarticolo 1 del presente regolamento:
a) devono essere biennali e cioè realizzati in un arco temporale di ventiquattro mesi;
b) sono aperti anche ai praticanti avvocati;
c) hanno ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia
forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali;
d) sono a carattere prevalentemente pratico ed organizzati secondo i contenuti del modello minimo uniforme di cui allâallegato A, e devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai piĂš recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
2. I relatori e i docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonchĂŠ, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.
3. Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.
4. Lâesame deve, comunque, essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso.
5. La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi precedenti, può dare diritto allâattribuzione di crediti ai sensi dellâart. 11 della legge 21 dicembre 2012, n. 247.
6. Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro ventiquattro mesi due anni dal termine del corso.
7. Lâaccesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti non può prevedere limitazioni di numero.
Art. 3
Esame finale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale
1. Il soggetto organizzatore del corso, di cui allâart. 2 che precede, costituisce una commissione di almeno tre componenti. La commissione convoca le sessioni di esame almeno trimestralmente.
2. Il candidato, ai fini dellâiscrizione nellâelenco unico nazionale, deve sostenere con esito positivo un esame finale consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, in caso superamento dellâesame, rilascia un attestato sul quale deve essere specificamente precisato che il corso ha avuto durata biennale (ventiquattro mesi) e che i contenuti hanno rispettato gli argomenti stabiliti nel modello minimo uniforme di cui allâallegato A.
4. Lâattestato di superamento dellâesame ha validitĂ di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dellâiscrizione nellâelenco unico nazionale dei difensori dâufficio.
Art. 4
Domanda di inserimento nellâelenco nazionale
1. La domanda dâinserimento nellâelenco unico nazionale, corredata da idonea, adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui allâart. 1 del presente regolamento, è presentata al COA al cui Albo ordinario lâavvocato è iscritto, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.
1.bis. Lâavvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dellâart. 1 del presente regolamento, deve produrre idonea dichiarazione ai sensi dellâart. 46 e 47 DPR 445/2000 ove attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate piĂš di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non piĂš di tre innanzi al Giudice di Pace.
Lâautocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrĂ specificamente indicare:
a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta lâudienza;
c) lâattivitĂ svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente:
c.1) trattazione di questioni preliminari,
c.2) formulazione delle richieste di prova,
c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, c.4) udienza di discussione;
d) lâautoritĂ giudiziaria avanti alla quale lâudienza si è svolta; e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste lâavvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).
Il modulo autocertificativo dovrĂ espressamente richiamare la responsabilitĂ penale del dichiarante in caso di attestazioni false
2. Il COA di appartenenza dellâistante, ricevuta la istanza di inserimento:
a) verifica lâeffettiva sussistenza dei requisiti richiesti e lâassenza di sanzioni disciplinari definitive superiori allâavvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
b) ove necessario, potrĂ richiedere lâintegrazione di tale documentazione con riferimento allâanno a cui si riferisce la domanda, ovvero allâoggetto dellâautocertificazione prodotta dal richiedente;
c) entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per lâinserimento nellâelenco.
Art. 5
Requisiti per la permanenza nellâelenco nazionale dei difensori dâufficio
1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dellâart. 29 disp. att. c.p.p. per la permanenza nellâelenco dei difensori dâufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori allâavvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;
b) lâesercizio continuativo di attivitĂ nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non piĂš di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non piĂš di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata;
c) lâadempimento dellâobbligo formativo di cui allâart. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Lâobbligo formativo, di cui alla precedente lett. c), si intende assolto allorquando lâavvocato, nellâanno precedente la richiesta di inserimento nellâelenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dallâart. 12, comma 5, del Regolamento âFormazione continuaâ del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.
Art. 6
Domanda per la permanenza nellâelenco nazionale
1. Lâavvocato iscritto nellâelenco nazionale presenta al COA di appartenenza solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dellâinserimento nellâelenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lett. b) dellâart. 5 del presente regolamento.
1.bis. Lâavvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dellâart. 1 del presente regolamento, può produrre idonea dichiarazione ai sensi dellâart. 46 e 47 DPR 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui lâistante abbia partecipato nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate piĂš di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non piĂš di tre innanzi al Giudice di Pace.
Lâautocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrĂ specificamente indicare:
a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta lâudienza;
c) lâattivitĂ svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente ovvero comulativamente:
c.1) trattazione di questioni preliminari,
c.2) formulazione delle richieste di prova,
c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, c.4) udienza di discussione;
d) lâautoritĂ giudiziaria avanti alla quale lâudienza si è svolta;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste lâavvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).
Il modulo autocertificativo dovrĂ espressamente richiamare la responsabilitĂ penale del dichiarante in caso di attestazioni false
2. Il COA di appartenenza dellâistante, ricevuta la istanza di inserimento:
a) verifica lâeffettiva sussistenza dei requisiti richiesti e lâassenza di sanzioni disciplinari definitive superiori allâavvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
b) ove necessario, potrĂ richiedere lâintegrazione di tale documentazione con riferimento allâanno a cui si riferisce la domanda, ovvero allâoggetto dellâautocertificazione prodotta dal richiedente;
c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nellâelenco.
Art. 7
Tenuta e aggiornamento dellâelenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese dâufficio
1. Il CNF aggiorna, con delibera trimestrale, lâelenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, legittimati ad assumere le difese dâufficio. Ove possibile, la delibera di aggiornamento può essere adottata anche con cadenza mensile.
2. Le funzioni di predisposizione, di istruttoria e di aggiornamento dellâelenco nazionale sono devolute ad una Commissione composta da tre componenti scelti e nominati dal CNF tra i Consiglieri nazionali coadiuvata da personale amministrativo.
Art. 8
Ricorso in opposizione
1. Lâopposizione avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento ovvero di permanenza nellâelenco unico nazionale va proposta al CNF, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera con cui si comunica il rigetto dellâistanza.
2. Il ricorso è presentato presso la sede amministrativa del CNF personalmente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.
3. I ricorsi proposti, nel termine prescritto a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione, sono trasmessi dâufficio allâorgano competente.
4. Il CNF può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso; se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolaritĂ sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimitĂ o per motivi di merito, annulla o riforma lâatto.
5. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata al ricorrente, al Consiglio dellâOrdine di appartenenza dello stesso, ed agli eventuali soggetti interessati, mediante notificazione o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il CNF abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Art. 9
Sospensione dallâelenco nazionale
1. In caso di sospensione volontaria dallâesercizio della professione superiore al trimestre, il COA provvede a comunicarlo al CNF.
2. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione allâOrdine ex art. 29 della legge 247/2012, il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF, attraverso la piattaforma gestionale dedicata, per la sospensione dallâelenco unico nazionale.
3. In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, lâavvocato dovrĂ presenterĂ la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui allâart. 7, comma 2, del presente regolamento. Per quanto riguarda lâimpedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.
4. Nei casi di cui ai commi che precedono, lâavvocato sospeso per oltre dodici mesi, dovrĂ ripresentare istanza di iscrizione nellâelenco unico nazionale secondo quanto stabilito dallâart. 4 del presente regolamento.
Art. 10
Cancellazione dallâelenco nazionale
1. Lâavvocato che, entro il 31 dicembre dellâanno successivo a quello dellâinserimento nellâelenco unico nazionale ovvero a quello dellâultima permanenza richiesta, non presenti idonea ed adeguata documentazione ai fini della permanenza nellâelenco unico nazionale, verrĂ cancellato di ufficio dal CNF.
2. Il CNF, avutane notizia, cancella di ufficio gli avvocati inseriti nellâelenco unico nazionale forense:
a) che siano deceduti;
b) che abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore allâavvertimento.
2. bis. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 2, lâavvocato cancellato potrĂ avanzare nuova istanza di inserimento nellâelenco unico nazionale trascorsi almeno cinque anni dalla cancellazione.
Art. 11
Sospensione e cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA
1. La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA appartiene ai COA medesimi.
2. Relativamente alla lista dei difensori di ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti, il COA, al fine di garantire la effettivitĂ e la tempestivitĂ della difesa tecnica, può deliberare la sospensione dellâistante dai turni in casi di giustificato e comprovato motivo
Art. 12
Criteri generali per la nomina dei difensori dâufficio
1. Il CNF fissa mediante delibera annuale i criteri generali per la nomina dei difensori dâufficio sulla base:
a) della prossimitĂ alla sede dellâautoritĂ giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;
b) della reperibilitĂ , predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero;
c) delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.
2. Con riferimento alla prossimitĂ della sede del procedimento di cui alla lett. a) del precedente comma, i Consigli dellâOrdine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attivitĂ urgenti, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati
che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento delle stesse.
Art. 13
Doveri del difensore dâufficio
1. Lâavvocato deve svolgere la propria attivitĂ con coscienza, diligenza, puntualitĂ , lealtĂ e correttezza assicurando costantemente la qualitĂ della prestazione professionale.
2. Lâavvocato iscritto nellâelenco dei difensori dâufficio, quando nominato:
a) ha lâobbligo di prestare patrocinio;
b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
c) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltĂ di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore dâufficio ha diritto ad essere retribuito;
e) ove sia impedito di partecipare a singole attivitĂ processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione allâAutoritĂ procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega il quale, ove accetti, è responsabile dellâadempimento dellâincarico. Il difensore dâufficio iscritto nella lista di cui allâart. 15, comma 2, lett. b) qualora impedito a garantire la reperibilitĂ nel turno assegnato deve richiedere al COA la sospensione dal relativo turno ai sensi dellâart. 11, comma 2, del presente regolamento;
f) deve garantire la reperibilitĂ qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
g) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dallâelenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.
Art. 14
Elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione
1. Lâelenco dei difensori di ufficio nei giudizi innanzi la Corte di Cassazione è tenuto dal CNF che, tramite un servizio informatico, permette alla Corte lâestrazione del difensore attraverso un algoritmo di rotazione.
2. Per quanto non espressamente stabilito negli articoli che seguono, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10.
Art. 14 bis
Requisiti per lâiscrizione nellâelenco unico dei difensori di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione
1. Potranno iscriversi nellâelenco dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione di cui al comma che precede, gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p. Ai fini dellâinserimento nella lista il richiedente dovrĂ altresĂŹ attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5 lett. a) e c) e cioè:
a) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori allâavvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda;
b) avere adempiuto, nellâanno precedente la domanda, allâobbligo formativo di cui allâart. 11 legge 247/2012. Lâobbligo formativo si intende assolto allorquando lâavvocato, nellâanno precedente la richiesta, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dallâart. 12, comma 5, del Regolamento âFormazione continuaâ del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.
2. La domanda di iscrizione nellâelenco dovrĂ essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: difuffcassazione@pec.cnf.it
Art. 14 ter
Requisiti per la permanenza nellâelenco unico dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione
1. La domanda di permanenza nellâelenco:
a) dovrĂ essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo difuffcassazione@pec.cnf.it entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dellâinserimento nellâelenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata;
b) dovrĂ attestare il possesso dei requisiti soggettivi di cui allâart. 5 lett.re a) e c) del presente regolamento;
c) dovrĂ attestare la partecipazione ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi ex art. 606 c.p.p. nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce.
Art. 15
Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA
1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori dâufficio iscritti allâAlbo ordinario e facenti parte dellâelenco unico nazionale.
2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste: a) lista liberi;
b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.
3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:
a) lista difensori dâufficio minorenni liberi;
b) ista difensori dâufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
c) lista difensori dâufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza.
4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello militare può dotarsi di una lista di difensori dâufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese dâufficio continueranno ad essere creati e gestiti a livello locale dai COA.
Art. 16
Ipotesi di deroga
1. In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, delle attivitĂ giudiziali degli avvocati:
a) il requisito di cui allâart. 4, comma 1-bis nonchĂŠ di cui allâart. 5, comma 1, lett. b) in relazione allâart. 6, comma 1 bis, è da intendersi ridotto della metĂ e quindi il richiedente dovrĂ autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anzichè 10, di cui non piĂš di una avanti al Giudice di Pace e non piĂš di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dellâart. 97 comma 4 c.p.p.;
b) il requisito di cui allâart. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrĂ autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anzichè 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anzichè 3;
c) il requisito dellâassolvimento dellâobbligo formativo di cui allâart. 1, comma 3-bis, di cui allâart. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui allâart. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrĂ autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie.
2. Le deroghe di cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nellâelenco unico nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nellâanno in cui lâemergenza straordinaria si è verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentante nellâanno successivo a quello in cui lâemergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti allâanno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata lâemergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CNF.
Requisiti da comprovare per lâiscrizione e la permanenza negli elenchi dei difensori dâufficio per gli anni 2020 e 2021
.
| Anno di riferimento | Istanza | Numero di udienze | Numero crediti |
|---|---|---|---|
| 2020 | Iscrizione | 5 Udienze. Tra le 5 udienze da dimostrare per lâanno 2020 se ne annoverano non piĂš di una avanti al Giudice di Pace e non piĂš di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dellâart. 97 comma 4 c.p.p. | 15 |
| Permanenza per lâanno 2021 (da presentare entro il 31/12/2020) | 5 Udienze. Tra le 5 udienze da dimostrare per lâanno 2020 se ne annoverano non piĂš di una avanti al Giudice di Pace e non piĂš di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dellâart. 97 comma 4 c.p.p.. | 15 | |
| 2021 | Iscrizione | 10 | 5 Crediti. Nel computo dei 5 crediti si devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie. |
| Permanenza per lâanno 2022 (da presentare entro 31/12/2021) | 10 | 5 Crediti. Nel computo dei 5 crediti si devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie. | |
| 2022 | Iscrizione | 10 | 15 |
| Permanenza per lâanno 2023 (da presentare entro 31/12/2022) | 10 | 15 |
Cancellazione dalle liste ed elenco difesori dâufficio dellâavvocato destinatario di provvedimento disciplinare
| Tipologia sanzione | Cancellazione dalle liste | Reinserimento nelle liste | Cancellazione dallâelenco |
|---|---|---|---|
| Censura | No | â | DefinitivitĂ della sanzione |
| Sospensione | SÏ | SÏ (decorso il periodo in cui è sospeso ovvero in caso di ordinanza della Corte di cassazione con cui viene sospesa la esecuzione della sanzione) | Definitività della sanzione |
| Radiazione | SĂŹ | SĂŹ (solo in caso di ordinanza della Corte di cassazione con cui viene sospesa la esecuzione della sanzione) | DefinitivitĂ della sanzione |
Allegato A
Modello minimo uniforme corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia penale
Deontologia Forense
â Principi generali di deontologia (La deontologia e il nuovo codice deontologico);
â Il rapporto dellâavvocato con il cliente (Il primo contatto, la domiciliazione degli atti, il colloquio con lâassistito detenuto, il dovere di informazione, il dovere di riservatezza);
â I profili deontologici nella difesa dâufficio e nel patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;
â La deontologia nelle investigazioni difensive;
â Il rapporto dellâavvocato con i colleghi (La nomina fiduciaria in sostituzione di quella ufficiosa, il subentro nella difesa, la rinuncia al mandato);
â I rapporti dellâavvocato con i magistrati, con il personale di cancelleria e con la polizia giudiziaria.
Diritto Penale
â La prova del dolo (Il problema dellâaccertamento del dolo â Le principali problematiche in materia di dolo eventuale â CompatibilitĂ tra dolo eventuale e tentativo â dolo eventuale e colpa cosciente â Il dolo alternativo â Il dolo specifico);
â La prova della colpa (La colpa professionale del medico â Lâaccertamento della colpa â Il problema del nesso causale â LâattivitĂ dâequipe â La colpa da infortunio sul lavoro e malattie professionali â Il problema della delega di funzioni â La colpa da circolazione
stradale);
â La prova del nesso causale (Le teorie della causalitĂ â La causalitĂ omissiva â Approfondimenti pratici)
â Le cause di giustificazione (Le scriminanti in generale â Il consenso dellâavente diritto â
-Lâomicidio del consenziente â Lâesercizio di un diritto â Diritto di cronaca e diritto di
critica â La legittima difesa â Le scriminanti non codificate);
â Il reato circostanziato (Le circostanze del reato â La recidiva);
â Il concorso di persone nel reato (Il concorso morale â Il concorso anomalo â Il mutamento del titolo del reato â Approfondimenti pratici);
â La responsabilitĂ penale delle persone giuridiche (il decreto legislativo n.231/2001 problematiche processuali e sostanziali)
â La sanzione (Il sistema del doppio binario: pene e misure di sicurezza â Le sanzioni sostitutive â Le cause di estinzione del reato â La prescrizione â Le cause di estinzione della pena â Lâindulto);
Tipologie di reati:
â Le fattispecie tipiche del cittadino extracomunitario;
â I resti associativi (416, 416 bis e ter, il concorso esterno)
â I delitti contro la persona (I reati in ambito familiare, la violenza sessuale , i reati in danno dei soggetti deboli, profili sostanziali e processuali approfondimenti pratici)
pratici);
â I reati in materia di stupefacenti alla luce dei recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale;
â I delitti contro il patrimonio;
â I reati informatici;
â I reati societari;
â I reati ambientali;
â I reati conto la pubblica amministrazione.
Diritto Processuale Penale
â Dalla notizia di reato allâarchiviazione (le varie tipologie delle notitiae criminis, le modalitĂ della loro acquisizione, lâiscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta di archiviazione e lâopposizione);
â LâattivitĂ investigativa del difensore delle parti private (lâassunzione di informazioni, lâaccesso agli atti della P.A., lâaccesso ai luoghi, le indagini preventive)
â Il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti;
â Le misure precautelari (lâarresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, lâudienza di convalida);
â Le misure cautelari personali (riserva di legge e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di scelta, le imputazioni, le strategia della difesa prima dellâemissione del provvedimento e dopo la sua adozione);
â Le misure cautelari reali (tipologia dei provvedimenti applicativi e rimedi -la difesa nella fase cautelare reale)
â La conclusione delle indagini preliminari (i riti che non prevedono lâudienza preliminare: il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato tipico e atipico; lâart. 415 bis c.p.p.; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di citazione diretta a giudizio);
â Lâudienza preliminare (lo svolgimento dellâudienza, lâintegrazione probatoria del giudice e la modifica dellâimputazione, i poteri del giudice e i provvedimenti abnormi, le nullitĂ , i possibili esiti dellâudienza preliminare, la formazione del fascicolo per il dibattimento,lâattivitĂ integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore delle parti private);
â I riti alternativi al dibattimento (il giudizio abbreviato e lâapplicazione della pena su richiesta);
â Gli atti preliminari al dibattimento ed il dibattimento (dalla costituzione delle parti allâammissione delle prove, la lista testimoniale, il controllo della regolare costituzione delle parti con particolare riferimento alla parte civile, le questioni preliminari);
â La messa alla prova: le alternative al processo ed alla pena;
â La formazione della prova in dibattimento (il âgiusto processoâ, lâordine di assunzione delle prove, il testimone assistito e lâimputato ex art. 210 c.p.p. e 197 bis c.p.p., la testimonianza indiretta, il regime delle letture, lâart. 507 c.p.p., le nuove contestazioni)
â Le regole per lâesame incrociato (modalitĂ , tecniche, profili deontologici);
â La discussione e la decisione di primo grado ( la discussione finale, la sentenza, il principio di immutabilitĂ del giudice);
â Il dibattimento avanti il tribunale in composizione monocratica (competenze e attribuzioni del giudice monocratico, citazione diretta a giudizio, i riti speciali);
â Il procedimento avanti il giudice di pace: peculiaritĂ dei riti, dei possibili epiloghi e del trattamento sanzionatorio (le indagini preliminari, la citazione a giudizio, Il giudizio, Le definizioni alternative del procedimento, Le sanzioni);
â Le impugnazioni in generale;
â Lâappello come mezzo di impugnazione ordinario (AppellabilitĂ oggettiva e soggettiva â
I limiti alla proponibilitĂ dellâappello â Lâappello incidentale â I poteri di cognizione del giudice dâappello â Il dibattimento in appello â La decisione in Camera di Consiglio â Lâimpugnazione della parte civile);
â Il giudicato penale e i suoi effetti (Il procedimento avanti il Giudice dellâesecuzione â PluralitĂ di sentenze â Applicazione dellâart. 81 c.p. in sede esecutiva â Lâabolitio criminis).
Cenni Diritto Penale Europeo
â Lâimpianto del diritto penale europeo dopo il trattato di Lisbona;
â Il mandato di arresto europeo;
â Lâordine europeo di indagine;
â Il sistema delle Corti (Corte di Giustizia dellâUE e la Corte Europea per i Diritti dellâUomo);
â Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU.
Diritto Penitenziario
â Lâordinamento penitenziario (Le misure alternative Diritto Penitenziario alla detenzione, la magistratura di sorveglianza: competenze del tribunale e del magistrato di sorveglianza; il procedimento).
Misure di prevenzione
â Il procedimento di prevenzione;
â Lâaccertamento e la verifica della pericolositĂ
alla luce degli interventi della Corte Costituzionale;
â La confisca.






