Avvocato iscritto a due albi professionali. Compatibilità con albo commercialisti, giornalisti pubblicisti, consulenti del lavoro e revisori contabili.

L’iscrizione contemporanea a due albi professionali per gli avvocati è limitata agli Albi di commercialisti, giornalisti pubblicisti (non professionisti), consulenti del lavoro ed al registro dei revisori contabili.
In tutti gli altri casi opera il regime di incompatibilità previsto dall’art. 18 della Legge 247/2012. La violazione comporta la cancellazione dall’albo e conseguenze previdenziali su Cassa Forense (con regole precise su eventuali rimborsi).
Eccezioni al regime di incompatibilità sono previste dall’art. 19 della Legge 247/2012 e riguardano sostanzialmente l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
Ogni altro rapporto di lavoro dipendente diverso dall’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche (università, scuole secondarie pubbliche o private parificate, enti di ricerca) è vietato e l’eccezione non si interpreta estensivamente.

Sanzione per violazione della norma sulle incompatibilità

L’accertamento della situazione di incompatibilità in cui versa l’avvocato comporta, quale sanzione di tipo amministrativo, la cancellazione dall’Albo professionale degli avvocati.
L’avvocato cancellato dall’albo mantiene, tuttavia, il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali è stato iscritto.

Restituzione dei contributi versati a Cassa Forense

L’avvocato che viene cancellato dall’albo per violazione del divieto di doppia iscrizione può richiedere a Cassa Forense la restituzione di contributi indebitamente versati. L’orientamento di legittimità ha tuttavia precisato che, in caso di annullamento retroattivo del rapporto previdenziale, sono ripetibili in linea di massima i contributi soggettivi, mentre non lo sono i contributi integrativi (e, in alcune pronunce, quelli di maternità) per la loro diversa funzione (Cass. n. 14883/2020; v. anche Cass. n. 24141/2020).

Checklist per avvocati iscritti in regola a due albi

  • Prima di iscriversi a un altro albo: verificare se rientra nei quattro casi compatibili. In dubbio? Interpellare il proprio COA.
  • Già iscritto in altro albo non compatibile (anche solo formalmente senza esercitare)? Valutare l’immediata cancellazione da quell’albo e informare il COA di riferimento; il solo mantenimento formale può bastare per l’incompatibilità.
  • Docenza: compatibile se materie giuridiche e nei contesti previsti dall’art. 19; evitare docenze extra-giuridiche o fuori ambito.
  • Rimborsi Cassa Forense: presentare prima un’istanza amministrativa motivata (richiamando l’art. 3 L. 319/1975 e la giurisprudenza) e solo dopo, se del caso, agire in giudizio. Attenzione: i contributi integrativi di regola non si restituiscono.

Riferimenti normativi

Art. 18 Legge 247/2012
Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19 Legge 247/2012
Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.