Art. 48 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 48 Cost. apre il Titolo IV della Parte I, dedicato ai rapporti politici, e disciplina il diritto di voto, cioè l’elettorato attivo. È la norma attraverso cui si realizza in concreto la sovranità popolare proclamata dall’art. 1 Cost.: il voto è lo strumento principale con cui i cittadini scelgono i propri rappresentanti e partecipano alle decisioni pubbliche, anche per via referendaria.
La disposizione consacra il suffragio universale, esteso per la prima volta alle donne con le consultazioni del 1946, e fissa le qualità che il voto deve possedere perché la rappresentanza sia autentica. La sua funzione è garantire che ogni elettore concorra alla formazione della volontà popolare in condizioni di parità e di libertà, al riparo da pressioni e condizionamenti.
L’unica modifica testuale è venuta dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, che ha introdotto il terzo comma sul voto dei cittadini residenti all’estero e la circoscrizione Estero. Vi ha dato attuazione la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha introdotto il voto per corrispondenza. Il riferimento alla maggiore età, invece, è rimasto invariato, ma il suo contenuto è mutato con la riduzione della maggiore età da ventuno a diciotto anni operata dalla legge 8 marzo 1975, n. 39.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua i titolari del diritto: tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età. La cittadinanza è requisito necessario; per le elezioni comunali e del Parlamento europeo il diritto è esteso ai cittadini dell’Unione europea in forza delle fonti europee.
Il secondo comma enuncia i caratteri del voto:
Lo stesso comma qualifica l’esercizio del voto come dovere civico. Si tratta di un dovere privo di sanzione giuridica: le misure che in passato colpivano l’astensione sono state abrogate, e il dovere conserva un valore essenzialmente morale e politico.
Il terzo comma demanda alla legge di stabilire requisiti e modalità per il voto dei cittadini residenti all’estero, assicurandone l’effettività, e istituisce la circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere.
Il quarto comma pone una riserva di legge rinforzata sui limiti al diritto di voto, ammessi solo per tre cause tassative: incapacità civile, sentenza penale irrevocabile e casi di indegnità morale indicati dalla legge. Ogni altra limitazione è illegittima.
Profili applicativi
Le cause di esclusione trovano disciplina nel testo unico sull’elettorato attivo (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). L’incapacità civile per infermità mentale non costituisce più causa di perdita del voto dopo la legge 13 maggio 1978, n. 180; rilevano invece le condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, e l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza nei casi previsti dalla legge. Le cause impeditive hanno durata limitata agli effetti della pena accessoria o della misura, e al loro venir meno il cittadino deve poter essere reiscritto senza ritardi.
Il terreno su cui l’art. 48 Cost. ha avuto il maggiore impatto negli ultimi anni è quello delle leggi elettorali. La Corte costituzionale ha a lungo affermato che l’eguaglianza del voto riguarda il momento dell’espressione e non il risultato, poiché ogni sistema elettorale comporta un certo grado di distorsione nella trasformazione dei voti in seggi. Dal 2014, tuttavia, ha sindacato le leggi elettorali politiche, ammettendo l’azione di accertamento del diritto di voto davanti al giudice ordinario proprio per evitare che tali leggi restassero una zona franca sottratta al controllo di costituzionalità. Ne è emerso che premi di maggioranza privi di una soglia minima e liste bloccate che impediscono all’elettore di conoscere e scegliere i candidati possono ledere la libertà e l’eguaglianza del voto.
Per il voto degli italiani all’estero restano aperte le criticità del voto per corrispondenza quanto alla garanzia della personalità e della segretezza, che la Corte ha segnalato pur senza pronunciarsi nel merito.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 48 Cost. è strumento della sovranità popolare dell’art. 1 Cost. e specificazione dell’eguaglianza dell’art. 3 Cost. Si coordina con l’art. 49 Cost. sui partiti politici, con l’art. 51 Cost. sull’elettorato passivo e con gli artt. 56 e 58 Cost., che richiedono il suffragio universale e diretto per l’elezione di Camera e Senato; l’art. 67 Cost. vieta il mandato imperativo, la cui effettività presuppone la segretezza del voto. Gli artt. 75 e 138 Cost. ne estendono le garanzie al voto referendario. Sul piano internazionale rileva l’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, che garantisce libere elezioni per la scelta del corpo legislativo. La disciplina ordinaria è contenuta, oltre che nel d.P.R. n. 223 del 1967, nei testi unici per l’elezione della Camera (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533) e, per gli elettori all’estero, nella legge n. 459 del 2001.